Lunedì 28 dicembre 2015 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA (l’originaria scadenza del 27 dicembre quest’anno cade di domenica).
In estrema sintesi possiamo anticipare che sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2014 con un debito IVA.
Sono esclusi dal versamento dell’acconto IVA i contribuenti per i quali l’importo dovuto a titolo di acconto risulti inferiore al minimo dovuto pari ad euro 103,29 e in ogni caso quelli che:
- hanno iniziato l’attività nel corso del 2015;
- hanno cessato o cesseranno l’attività entro il 30 settembre 2015 (i contribuenti trimestrali) ed entro il 30 novembre 2015 (i contribuenti mensili);
- operano in regime agricolo di esonero ex 34, comma 6, D.P.R. n. 633/72;
- hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
- esercitano attività di intrattenimento ex 74, comma 6, D.P.R. n. 633/72;
- sono società o associazioni sportive dilettantistiche e altre che applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 398/91;
- operano nel regime dei contribuenti “minimi”;
- sono stati colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
- sono imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 settembre 2015 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2015 (se mensili);
- esercitano attività di raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- sono enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini IVA.
Sul versamento dell’acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale (“per opzione”) non è dovuta la maggiorazione per interessi dell’1%.
L’acconto pagato verrà successivamente scomputato dall’ammontare dell’IVA dovuta per il mese di dicembre 2015 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2015 (nel caso dei contribuenti trimestrali).
Come di consueto, anche quest’anno l’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:
- storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno). Se nell’anno 2015 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2014, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:
- il contribuente mensile nel 2014, diventato trimestrale nel 2015, otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2014;
- il contribuente trimestrale nel 2014, diventato mensile nel 2015, otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2014 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).
- analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2015. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:
- le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
- previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.
Ricordiamo che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione, sulla somma non versata si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi, comunque essere ridotta:
- ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973);
- ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).
Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l’errore mediante ravvedimento operoso, versando l’acconto dovuto con riduzione della sanzione:
- allo 0,2% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario: varia quindi dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo;
- a 1/10 (3%) se la violazione verrà sanata entro 30 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,5% annuo);
- a 1/9 (3,33%) se la violazione verrà sanata entro 90 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,5% annuo);
- a 1/8 (3,75%) se la violazione verrà sanata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l’anno 2015 con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,5% annuo).
Sanzioni penali
Cogliamo l’occasione per ricordare che l’art. 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000 prevede una sanzione penale in caso di omesso versamento Iva per ammontare superiore a 250.000 euro (soglia aumentata dal precedente limite di 50.000 euro dal D.Lgs 158/2015): ma per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.
(Fonte: MySolution.it)