Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.  279 del 18 novembre 2015 i due decreti che eliminano il territorio di Hong Kong dalle liste degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM  23 gennaio 2002 e al DM 21 novembre 2001.

L’avviso della procedura di cancellazione del territorio di Hong Kong dalle black list “costi” e “CFC” è stata la ratifica e l’esecuzione, avvenuta con la L. 96/2015 dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.

Tale Convenzione segue i dettami classici del modello OCSE per:

  • l’individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche (per la quale si seguono, in ordine, i criteri del possesso di un’abitazione permanente, del centro degli interessi vitali e della dimora abituale),
  • la tassazione dei dividendi e degli interessi (con ritenute nella misura rispettiva del 10% e del 12,5%),
  • i redditi per il lavoro dipendente prestato all’estero,
  • la territorialità del capital gain (con tassazione esclusiva nello Stato di residenza del cedente, fatta eccezione per le cessioni di partecipazioni in società non quotate il cui patrimonio è investito per oltre il 50% in immobili, tassate in entrambi gli Stati),
  • lo scambio di informazioni ai fini fiscali contenuta nell’art. 26 del Trattato, che impone di fornire i dati richiesti anche se detenuti da banche o società finanziarie.

Il 10 agosto 2015 sono entrati in vigore l’Accordo e il relativo Protocollo, essendosi perfezionato lo scambio delle notifiche previsto.

In base all’art. 28 dell’Accordo, quest’ultimo ha effetto:

  • in Italia, con riferimento alle imposte relative ai periodi dal 2016 in avanti;
  • nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, con riferimento alle imposte relative ai periodi 1° aprile 2016-31 marzo 2017 e successivi.

Ora arriva anche il nuovo aggiornamento delle liste degli Stati o territori con riferimento ai quali si applicano le limitazioni alla deducibilità dei costi previste dall’art. 110 comma 10 e seguenti del TUIR e di quelli considerati a regime fiscale privilegiato passibili di rientrare nella disciplina delle CFC.

Per quanto riguarda quest’ultimo caso, Hong Kong era ricompreso nell’elencazione di cui all’art. 1, comma 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 21 novembre 2001 degli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini dell’applicazione dell’art. 127-bis del TUIR.

Ora il territorio viene eliminato da entrambe le liste.