Entro il prossimo 31 dicembre devono, a pena di decadenza, essere notificati gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2010 (modello UNICO 2011) ai fini Irpef/Ires, Irap ed Iva.
Se, invece, il contribuente avesse omesso di presentare la dichiarazione, tanto per le imposte sui redditi che per l’IVA, il termine coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Occorre inoltre evidenziare che, in caso di violazione comportante l’obbligo di denuncia per reati fiscali, i termini sono raddoppiati in relazione al periodo d’imposta in cui l’illecito è stato commesso.
Come previsto dalla L. 190/2014, in caso di dichiarazione integrativa (anche trasmessa in occasione del ravvedimento operoso), i termini di decadenza sono computati prendendo come riferimento la dichiarazione integrativa stessa e non quella originaria, limitatamente agli elementi oggetto di rettifica.
Si evidenzia ancora che la nullità dell’atto per mancato rispetto del termine di decadenza va inserita nel ricorso, e non in momenti processuali successivi, ad esempio nelle memorie o in appello (Cass. 9 gennaio 2015 n. 171).
Anno d’imposta | Anno di presentazione della dichiarazione | Termine accertamento ordinario | Raddoppio per violazioni penali |
2006 | 2007 | 31 dicembre 2011 | 31 dicembre 2015 |
2007 | 2008 | 31 dicembre 2012 | 31 dicembre 2016 |
2008 | 2009 | 31 dicembre 2013 | 31 dicembre 2017 |
2009 | 2010 | 31 dicembre 2014 | 31 dicembre 2018 |
2010 | 2011 | 31 dicembre 2015 | 31 dicembre 2019 |
2011 | 2012 | 31 dicembre 2016 | 31 dicembre 2020 |
2012 | 2013 | 31 dicembre 2017 | 31 dicembre 2021 |
2013 | 2014 | 31 dicembre 2018 | 31 dicembre 2022 |
2014 | 2015 | 31 dicembre 2019 | 31 dicembre 2023 |
2015 | 2016 | 31 dicembre 2020 | 31 dicembre 2024 |
(Fonte: Eutekne.info)