Una recente circolare del Ministero dello Sviluppo ha chiarito la questione relativa ai
contratti di “affitto di poltrona” e di “affitto di cabina”, termini utilizzati a seconda che si tratti di affitto di spazi per l’esercizio dell’attività di acconciatore o di estetista.
L’ipotesi di tale “sub-affitto”, è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto, in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico, concede in uso una parte dell’immobile e delle attrezzature, a fronte del pagamento di un determinato corrispettivo.
Per l’attività di acconciatore la legge ammette l’ulteriore possibilità di prestazione dell’attività anche da parte di soggetti non imprenditori, purché in possesso dei prescritti requisiti professionali.
In sintesi, la circolare chiarisce che agli esercenti dell’attività di impresa tanto di acconciatura quanto di estetista, può essere consentito l’utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) a terzi, sia acconciatori che estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti
requisiti professionali (stabiliti per l’attività di acconciatore dalla L. 17 agosto 2005, n. 174, mentre per l’attività di estetista la normativa statale di riferimento è data dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1).
Per quanto attiene alla forma del contratto, dovrebbe essere predisposto in modo da rendere tale modalità individuabile rispetto ad altre tipologie contrattuali di prestazione d’opera all’interno del medesimo salone di acconciatore o di estetista. Esso potrebbe essere integrato con specifici elementi quali, quello di prevedere una certa stabilità
dell’esercizio e di una distinzione delle attività (in termini di spazi, di
responsabilità, di tenuta della contabilità, di adempimenti di natura fiscale).
Inoltre, per ragioni igienico sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di
responsabilità, può essere evitato l’uso promiscuo degli stessi strumenti utilizzati dal concedente, da parte dell’affittuario di poltrona/cabina.
In questo modo si offre una nuova opportunità per cooperare e creare nuove sinergie
nel settore, senza ledere i diritti dei consumatori che non verranno intaccati perché
i nuovi “subaffitti” dovranno comunque rispettare le norme vigenti in tema di requisiti professionali e sanitari.
(Fonte: Fiscal Focus)