Una delle novità di maggior rilievo in materia di Iva, entrata in vigore dal 2013 con la legge di stabilità 2013 (L. n.228/2012), che ha modificato il comma 6-bis dell’art. 21 del D.P.R. 633/1972. La norma ha introdotto un’ampia estensione dell’obbligo di fatturazione delle operazioni extraterritoriali (sia cessioni di beni che prestazioni di servizi).
La norma distingue l’ipotesi di operazioni con paesi UE (lettera a) e paesi Extra-UE (lettera b):
Nel caso della lett. b) le cose sono molto semplici da decifrare: quando un’operazione (vuoi cessione di beni, vuoi prestazione di servizi) risulta “territoriale” in un Paese o territorio extra Ue (ex artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72), la fattura va sempre emessa (indicando “operazione non soggetta” e, se si vuole, la relativa norma).
Quanto detto opera a prescindere dallo status (privato od operatore) e dalla residenza (IT, Ue o extra Ue) della controparte. Più complessa è la situazione della lettera a) che prevede l’obbligo di fatturazione (dalla posizione italiana) delle operazioni extraterritoriali solo quando si verificano contestualmente le seguenti condizioni:
Bisogna fare attenzione alle pesanti sanzioni previste pur in assenza di imposta. La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 6 co.2 del D.lgs. 471/1997 dove si prevede che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA è punito con una sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.
(Fonte: Euroconference)