Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170, la vendita “non esclusiva” di quotidiani e periodici può essere autorizzata con la semplice presentazione della SCIA,
all’interno dei seguenti esercizi commerciali:
a. rivendite di generi di monopolio;
b. rivendite di carburanti e di oli minerali;
c. bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d. strutture di vendita come definite dall’art. 4, comma 1, lettere e), f) e g) (definizione di “medie e grandi strutture di vendita – centri commerciali”), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (si veda sotto), con un limite minimo di superficie di vendita di 700 metri quadrati;
e. esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 metri quadrati;
f. esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
Al riguardo, con la Risoluzione 4 novembre 2015, n. 223700 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato che l’avvio di tale attività di rivendita “non esclusiva” di quotidiani e periodici può essere assoggettato alla SCIA, “non sussistendo alcun margine di discrezionalità in capo all’autorità competente” (in tal senso, anche Corte di Cassazione 29 aprile 2003, n. 2189 e Nota Mise 2 agosto 2012, n. 172360).