La manovra correttiva 2011, il DL 98/11 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica finanziaria, introduce a decorrere dall’anno in corso, il 2011, un’addizionale erariale della tassa automobilistica, pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore a 225 kw.
Un’addizionale che comunemente viene definita tassa sui Suv, anche se la disposizione non fa restrizioni in merito, ma parla espressamente di tutti gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a 225 chilowatt. Quindi, a titolo esemplificativo, risultano assoggettati alla nuova addizionale erariale la Golf della Wolkswagen (modello 2.0 TDI CV).
L’importo della addizionale erariale si caratterizza per la sua proporzionalità con la potenza dell’automobile, misurata in chilowatt. La soglia minima è 225 chilowatt: superata questa soglia, ogni kw di potenza superiore, si pagherà 10 euro in più.
Il pagamento dell’addizionale erariale in questione è obbligatorio. Nel caso di omesso versamento, vale a dire nel caso in cui l’importo della stessa sia insufficiente; l’ultimo inciso dell’art. 23, comma 21, DL 98/11 convertito in legge n. 111/2011, prevede esplicitamente l’applicazione della sanzione individuata ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di importo pari al 30% dell’importo che non è stato versato ovvero della parte mancante.
Per ciò che riguarda, in primo luogo, i soggetti tenuti al pagamento di questa addizionale, il Dm 7 ottobre 2011 distingue tra l’anno in corso, il 2011, e quello seguente, il 2012 e oltre:
Per ciò che invece riguarda i termini e le modalità di pagamento per l’anno 2011, l’art. 2 del Dm 7 ottobre 2011, specifica che l’addizionale erariale deve essere corrisposta entro e non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto in questione, quindi, entro e non oltre il 10 novembre prossimo.
Dal 2012 in poi, invece, l’addizionale sarà corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica, quindi all’atto del pagamento del bollo ordinario.
Il versamento dell’addizionale deve essere effettuato esclusivamente con il modello-f24-versamenti-con-elementi-identificativi (codice tributo 3364); non è ammessa la compensazione con eventuali crediti.
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(Fonte: Fiscal-Focus)