La detraibilità dell’Iva e la deducibilità dei costi degli automezzi da sempre sono stati oggetto di attenzione del fisco. Attualmente si puo dire che la detraibilità dell’Iva auto e la deducibilita dei costi auto seguono il criterio dell’utilizzo piu’ o meno esclusivo. Comunque coestistono alla deducibilità integrale, la deducibilità al 40% per la quasi generalità di contribuenti, quella all’80% per gli agenti di commercio, di un solo veicolo per il professionista, e cosi via.
Il testo della norma per stabilire la detraibilità dell’IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e relative spese, si trova nel testo dell’art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e nella tabella B allegata al medesimo decreto che è stato modificato dalla Finanziaria 2008 per essere adeguato alla normativa UE.
Il testo in vigore prevede che la limitazione della detrazione iva al 40% riguarda «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione.
La predeterminazione legale della misura della detrazione al 40% – che precedentemente era assoluta ora ammette la prova contraria.
Di conseguenza, la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, il quale ha, ora, la possibilità di computare integralmente in detrazione l’imposta, fermo restando, in tal caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale.
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Anche L’Iva, relativa alle prestazioni di servizi relative ai medesimi veicoli, – custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.
DETRAZIONE IVA SU AUTO E SU SPESE D’IMPIEGO
Non c’è, ma solo ai fini Iva, la distinzione tra autovetture, autoveicoli per
trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri; ne’ si fa piu’ riferimento alla classificazione del Codice della strada.La detraibilita’ dell’Iva dall’1.1.2008 e’ la seguente:
- Detrazione 100% dell’Iva:
veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non puo’ svolgere l’attivita’ (es.: tassisti, noleggiatori auto), ecc;
- Detrazione limitata (40%) dell’Iva:
veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente.
Attenzione: certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non c’era dubbio sulla detraibilita’ 100% dell’Iva, oggi sono catalogati qui e per essi la detraibilita’ 100% dell’Iva e’ ora subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa;
- Indetraibilita’ totale (oggettiva) dell’Iva:
riguarda solo le moto > 350 cc.
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Questa disciplina non riguarda gli agenti e rappresentanti, che continuano a detrarre il 100% dell’Iva, ammesso che possano dimostrare di possedere almeno un altro mezzo per gli scopi extraziendali.
RIEPILOGO DETRAIBILITA’ IVA E DEDUCIBILITA’ COSTI
La casistica aziendale, sia per la detraibilità dell’Iva che per la deducibilità degli ammortamenti e delle spese d’impiego, puo’ essere cosi’ riepilogata:
- Autocarri > =35 q.li:
si detrae il 100% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego, compreso pedaggi autostradali. Nel caso in cui essi vengano utilizzati occasionalmente per scopi extraziendali (es.: trasloco mobili di casa) e’ sufficiente autofatturarsi il servizio.
- Autovetture o autocarri < 35 q.li non affidate a dipendenti:
b1) se ammettiamo un utilizzo promiscuo del mezzo, si detrae il 40% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego. Il costo e’ ammortizzabile al 40% (con il limite del 40% di 18.076), Le spese d’impiego si deducono al 40%.
b2) se ammettiamo un utilizzo esclusivo impresa/professione, si detrae il 100% dell’Iva creando le prove di tale utilizzo esclusivo (es.: giornale di bordo con nominativi conducente, percorrenze e causali). L’Iva sulle spese d’impiego si detrae al 100% (compresi pedaggi autostradali). Ma il costo e’ ammortizzabile al 40% (con il limite del 40% di 18.076), Le spese d’impiego si deducono al 40%.
- Autovetture o autocarri < 35 q.li affidate a dipendenti:
si detrae il 40% dell’Iva, anche sulle spese d’impiego (compresi pedaggi autostradali). Il costo e’ ammortizzabile al 90% senza limiti, le spese d’impiego si deducono al 90%.
- Agenti e Rappresentanti:
di regola detraggono il 100% dell’Iva sia all’atto dell’acquisto dell’auto che sulle spese d’impiego. Quanto alla deducibilita’ del costo d’acquisto dell’auto, essi deducono l’80%, col massimale per l’ammortamento dell’auto dell’80% di euro 25.823. Anche le spese d’impiego sono deducibili all’80%.
LIMITI DI DEDUCIBILITA’ DEI COSTI D’ACQUISTO AUTO E MOTO
Riepiloghiamo qui di seguito i limiti di spesa degli auto-motoveicoli fiscalmente deducibili per imprese (esclusi agenti e rappresentanti) e professionisti dal 2008:
- Autovetture:
costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 18.076, percentuale di deducibilita’ 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 7.230;
- Stessa autovettura affidata a dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta:
nessun limite di costo massimo e percentuale di deducibilita’ del 90%;
- Autovettura acquisita in leasing:
l’importo massimo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 40% di (18.076 : costo auto concedente) x canoni annui di competenza;
- Autovettura acquisita in leasing ed affidata a dipendente per la maggior parte del periodo:
l’importo annuo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 90% dei canoni di competenza, senza limiti;
- Canoni di noleggio auto:
costo massimo annuo fiscalmente ammesso = euro 3.615 (e’ previsto il ragguaglio ad anno), percentuale di deducibilita’ 40%, pertanto l’importo annuo fiscalmente deducibile = euro 1.446 (euro 310 per noleggio moto, euro 165 per noleggio ciclomotore);
- Canoni di noleggio auto affidata a dipendente:
nessun costo massimo annuo e deducibilita’ del 90% del costo del noleggio;
- Motocicli:
costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 4.132, percentuale di deducibilita’ 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 1.653; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 90%;
- Ciclomotori:
costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 2.066, percentuale di deducibilita’ 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 826; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 90%.
(Fonte: Fisco e Tasse)