L’art. 1 comma 29 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) esclude dalla proroga del super-ammortamento tutti i mezzi di trasporto a motore di cui all’art. 164 comma 1 del TUIR.
Pertanto, sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata (già esclusi dai super-ammortamenti 2017), nonché quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa (autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio) o adibiti ad uso pubblico (taxi).
La questione posta all’attenzione dell’Agenzia riguarda l’agevolabilità, in tale nuovo contesto, degli autocarri.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 54 comma 1 lett. d) del DLgs. 285/92, per autocarri si intendono i “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”.
L’Agenzia osserva che il comma 1 dell’art. 164 del TUIR non richiama la disposizione del Codice della strada relativa agli autocarri (il citato art. 54 comma 1 lett. d) del DLgs. 285/92) e quindi, in base a quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, tali beni non risultano esclusi dall’agevolazione.
Pertanto, secondo l’Agenzia, gli investimenti in autocarri effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero – alle condizioni previste dall’art. 1, comma 29 della legge di bilancio 2018 – entro il 30 giugno 2019) possono fruire del super-ammortamento, a condizione, ovviamente, che i beni in questione siano inerenti all’attività svolta.
In conclusione l’Agenzia delle Entrate conferma che per l’anno 2018 gli autocarri beneficiano del super-ammortamento.
Come pure continuano e beneficiare dell’agevolazione nel 2018 tutti gli altri veicoli strumentali per natura (non soggetti a limiti di deduzione) quali: autobus, veicolo commerciale leggero, autocarro, autotreno, autoarticolato, autosnodato, trattore stradale, autoveicolo per trasporti specifici o uso speciale o mezzo d’opera per attività edilizia.
Si ricorda che dal 2018 la la misura del super ammortamento è ridotta dal 40% al 30%.
(fonte: lalentesulfisco.it)