Il 16 gennaio 2018 ha segnato, per i soggetti passivi IVA “mensili”, l’ultimo giorno per esercitare nell’ambito delle liquidazioni periodiche il diritto alla detrazione dell’IVA, sulla base delle fatture passive la cui esigibilità è riferibile al 2017.
L’art. 25 del DPR 633/72, modificato dall’art. 2 del DL 50/2017, impone la registrazione delle fatture d’acquisto entro la liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.
L’art. 19 del DPR 633/72, contestualmente modificato, stabilisce che il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione Iva annuale per il 2017 ossia il 30 aprile 2018. Ciò vale per le fatture emesse dal 1° gennaio 2017 (art. 2 comma 2-bis del DL 50/2017), la cui esigibilità si è verificata nell’anno 2017.
Per le fatture emesse nel 2015 e nel 2016, invece, il termine per la registrazione delle fatture passive e per l’esercizio della detrazione resta ancorato alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di esigibilità dell’imposta (versione previgente dell’art. 19 e dell’art. 25 del DPR 633/72).
Pertanto, per le fatture relative al 2017 e ricevute tardivamente, il diritto alla detrazione non può sorgere prima della ricezione del documento.
Di conseguenza, laddove la fattura sia ricevuta successivamente al 16 gennaio 2018, i soggetti passivi IVA possono esercitare il diritto alla detrazione, fermo il termine del 30 aprile 2018.
La registrazione del documento è comunque possibile anche dopo la chiusura del registro IVA acquisti 2017, avvenuta per i “mensili” con l’ultima liquidazione periodica (per i “trimestrali” su opzione il 16 marzo).
Tanto è confermato dalle modifiche apportate al modello IVA 2018, non essendo più richiesto, ai fini della determinazione dell’IVA detraibile (quadro VF), che le fatture o bollette doganali siano annotate sul registro degli acquisti “nell’anno 2017”.
La detrazione, quindi, non sarà operata nelle liquidazioni periodiche (né comunicata nella comunicazione Liquidazione Iva Periodica del 28 febbraio 2018), ma esclusivamente utilizzando il quadro VF del modello IVA 2018.
Per non correre il rischio di perdere il diritto alla detrazione, le imprese e i professionisti strutturalmente “a credito” in termini di IVA attenderanno l’ultimo giorno utile (il 30 aprile 2018) per presentare la dichiarazione annuale, con effetti sfavorevoli sul recupero del credito IVA.
Anche su questo aspetto, come su molti altri, urge l’intervento dell’Agenzia delle Entrate.
(fonte: eutekne.info)
Hanno scherzato!