È stata pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate la nuova guida su “Ristrutturazioni Edilizie_Guida Ag.Entrate 08-2012” , aggiornata al mese di agosto 2012.
L’agevolazione, che consiste nella detraibilità dall’IRPEF lorda di una percentuale (41%, 36% o 50%) delle spese sostenute per l’effettuazione di taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, introdotta dall’art. 1 della L. n. 449/97 (Finanziaria per il 1998), è “a regime” dal 1° gennaio 2012 ed è contenuta nel nuovo art. 16-bis del TUIR.
Riassumendo le ultime novità in materia, con riferimento al momento di sostenimento delle spese (rileva la data del bonifico, in quanto per le persone fisiche vige il “principio di cassa”), l’agevolazione sarà pari al:
Con riferimento al limite massimo di spesa agevolabile, l’Agenzia ribadisce che, per il periodo d’imposta 2012, quindi per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo d’imposta, all’ammontare massimo di 96.000 euro devono essere scomputate le spese già sostenute alla predetta data (comunque nei limiti di 48.000 euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36%), mentre per il periodo d’imposta 2013, quindi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, al fine determinare l’ammontare massimo di 96.000 euro si deve tenere conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti.
Se, ad esempio, al 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare di 50.000 euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo d’imposta 2013 non potranno beneficiare dell’agevolazione.
L’agevolazione spetta ai soggetti che sostengono le spese, residenti o meno in Italia, che sono proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali (quali uso, usufrutto, abitazione o superficie), locatari o comodatari, soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, soci di cooperative a proprietà indivisa, imprenditori individuali (per gli immobili che non sono beni strumentali o merce), società di persone (società semplici, snc, sas ed enti ad esse equiparati) e le imprese familiari.
La detrazione spetta anche al familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile (a condizione che sostenga le spese e i bonifici e le fatture siano a lui intestate) oppure al futuro acquirente dell’immobile.
Gli interventi agevolabili vanno oltre il semplice “recupero edilizio” e riguardano i seguenti interventi:
(Fonte: Eutekne.info)