Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2012 del decreto n. 147 del 6 agosto 2012, sono state semplificate e snellite le procedure di inizio attività nel settore dei servizi con la modifica ai requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali e in particolare con la sostituzione della SCIA al posto della DIA.
La Scia si dovrà presentare con la Comunicazione Unica al Registro imprese che la trasmette immediatamente allo Sportello Unico.
Il decreto legislativo 147/2012 integra e corregge il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(attuativo della direttiva 2006/123/Ce, relativa ai servizi nel mercato interno).
Le semplificazioni, operative dal 14 settembre, sono qui sintetizzate.
- Il decreto n. 147/2012 riprende le norme sull’accesso alle attività economiche attraverso l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia). La Scia, già modificata dal decreto legge n. 5/2012 sulle semplificazioni, sostituisce la precedente Dichiarazione di inizio attività (Dia). Il decreto correttivo dispone, inoltre, che nei casi in cui resta la necessità di autorizzazioni, si applichi, salvo le eccezioni di legge, l’istituto del silenzio-assenso.
- In merito all’attività di commercio all’ingrosso di prodotti appartenenti al settore alimentare, ivi compresi quelli ortofrutticoli, carnei ed ittici, vi è la modifica dell’attuale disciplina consentendo di avviare l’esercizio di detta attività senza l’obbligo del possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare, di cui all’articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010 (resta l’obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità).
- L’attività di commercio all’ingrosso può coesistere negli stessi locali del commercio al dettaglio, mentre prima dovevano avere luoghi separati (nuovo comma 2 art. 26). In realtà già dal 6/12/2011 l’art. 34 comma 3 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 ha disposto il “superamento” del divieto di “esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di commercio all’ingrosso e al minuto”.
- Possibilità per tutte le imprese di acconciatori e di estetisti di iniziare l’attività con la sola presentazione della SCIA.
- Commercio alimentari e somministrazione: con l’introduzione del nuovo comma 6-bis all’articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 sia per le imprese individuali che in casi di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale, ovvero in alternativa dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.