La legge di stabilità 2016 ha previsto la riduzione al 24% dell’aliquota IRES dal 1° gennaio 2017.
In conseguenza di tale riduzione, il DM 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di imponibilità di dividendi e plusvalenze per i soggetti non imprenditori (artt. 47 e 68 comma 3 del TUIR) e per gli imprenditori soggetti ad IRPEF (artt. 58 comma 2 e 59).
Attraverso l’introduzione dell’attuale percentuale di imposizione del 58,14%, viene quindi mantenuta l’invarianza del livello di tassazione complessivo dei dividendi e delle plusvalenze (società + socio) in considerazione dell’aliquota IRES del 24% in vigore dal 2017.
In particolare, gli utili prodotti dai soggetti IRES a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 concorreranno per il 58,14% alla formazione del reddito imponibile dei percipienti non imprenditori o dei soggetti IRPEF imprenditori.
Per i medesimi soci percettori, tuttavia, restano ancora valide le percentuali di imponibilità:
Ne deriva che la presunzione a favore del socio si modifica nel senso che i dividendi distribuiti debbono considerarsi formati: