Come già anticipato in un precedente articolo, una delle modifiche più rilevanti recate dal D.L. 50/2017 riguarda il termine di registrazione delle fatture di acquisto.
In base al nuovo testo letterale della norma (art. 25 co. 1 del DPR 633/72) che tratta della “Registrazione degli acquisti” ai fini Iva, dispone che “Il Contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture.. e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica… e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale…”.
Pena la perdita del diritto alla detrazione dell’Iva contenuta nella fattura.
La “liquidazione periodica” corrisponde, per i soggetti mensili al giorno 16 del mese successivo, mentre per i soggetti trimestrali al giorno 16 del 2° mese successivo al trimestre di competenza.
Dunque per poter detrarre l’Iva dalle fatture di acquisto è indispensabile che tali fatture vengano registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, ancorché il documento sia stato ricevuto l’anno successivo.
Ricordo che l’attuale termine della dichiarazione Iva annuale è al 30 aprile dell’anno successivo.
Le fatture d’acquisto pervenute (o anche emesse dai fornitori in via differita) l’anno successivo, ai fini della detrazione dell’imposta, dovranno essere retro-annotate nell’anno di competenza.
Esempio: