Ecco un quadro sintetico dei diritti riconosciuti al consumatore nei pubblici esercizi e nei luoghi di ristoro.
La sicurezza alimentare viene garantita mediante l’autocontrollo, vale a dire l’applicazione di buone prassi igieniche e di autocontrollo (metodo HACCP).
SURGELATI
Quando un piatto viene realizzato da prodotto congelato o surgelato, vi è l’obbligo di segnalarlo nel menu. Non è sufficiente la generica descrizione che “alcuni di questi piatti possono venire realizzati con ingredienti surgelati“. La mancata osservazione configura il delitto di frode in commercio.
OLIO
L’olio servito a tavola deve essere contenuto in bottiglie confezionate o in oliere munite di etichetta che indichi natura e qualità (extra-vergine, vergine, di oliva ecc.).
ACQUA E ZUCCHERO
L’acqua minerale deve essere servita in bottiglia sigillata. Se viene richiesta espressamente dell’acqua “minerale” non deve essere “acqua naturalizzata/trattata” con impianti di filtratura con aggiunta di anidride carbonica.
Dall’altro lato, invece, nessun ristoratore può rifiutare di servire acqua del rubinetto ai clienti che ne facciano richiesta, considerato che la disponibilità di acqua potabile è un requisito necessario ai fini dell’autorizzazione sanitaria a base della licenza.
Anche le zuccheriere sono vietate per motivi di igiene: lo zucchero deve venire servito esclusivamente in contenitori chiusi o in bustine.
FUMO
Il divieto di fumo, in vigore dal gennaio 2005, in tutti i locali pubblici comporta anche degli adempimenti a livello formale: vi deve essere un cartello che ricorda questa previsione normativa.
E’ possibile riservare ai fumatori un’area del locale, purché inferiore alla metà dello spazio complessivo, adeguatamente segnalata e provvista di impianti di ventilazione.
PREZZI
Il ristoratore ha l’obbligo di esporre il menu con i prezzi delle singole portate. La possibilità di addebitare la voce “pane/coperto” è lasciata ai singoli Comuni; per esempio, nel Lazio è vietato.
(Fonte: IlSole24Ore)