In tema di accertamento delle infrazioni del limite di velocità tramite autovelox, si vuole richiamare l’attenzione dei consumatori e degli utenti, sulla questione delle multe con apparecchiatura autovelox, ad oggi sempre più controversa. Si evidenziano, quindi, le principali norme esistenti in materia e le recenti pronunce della giurisprudenza che hanno meglio definito il quadro delle garanzie per l’automobilista.
Obblighi da rispettare per l’accertamento delle infrazioni del limite di velocità tramite autovelox:
Tale caso è stato di recente sottoposto all’attenzione della Corte da un automobilista che, ricevuta una multa per eccesso di velocità, aveva lamentato “di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell’autovelox”.
La Suprema Corte con la decisione 680/2011 ha, infatti, chiarito che non è sufficiente l’esistenza di un solo cartello premonitore, ma è necessario verificare che, sulla strada statale ve ne sia posto un altro ad una congrua distanza tra la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa. Non solo ma “il relativo onere probatorio incombe sull’amministrazione opposta”.
Non vi è invece l’obbligo di indicare anche nel verbale che il cartello di segnalazione sia stato regolarmente apposto.
Inoltre, dal verbale di accertamento deve emergere che il rilevamento è stato fatto da un agente preposto al servizio di polizia.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 5 aprile 2011 n. 7785, infatti, ha accolto le doglianze di un automobilista che lamentava la mancata partecipazione della Polizia municipale nelle fasi di «elaborazione dell’accertamento».
Pertanto, da questa pronuncia si desume che, l’ente locale, in caso di rilevazione dell’infrazione, non può genericamente motivare che la supervisione è stata commissionata dalla Polizia municipale, ma il rilevamento dell’infrazione deve avvenire in presenza degli agenti.
Di recente alcuni Comuni hanno ottenuto un lasciapassare all’installazione anche in strade prive delle caratteristiche previste dalla legge. È, pertanto, intervenuta la Cassazione annullando i verbali e sostenendo che il Prefetto può autorizzare le postazioni fisse solo nelle strade che vengono considerate, in maniera corretta, strade urbane di scorrimento, come indicato dalla legge 168/02.
Più precisamente, sono “strade urbane di scorrimento”: “la strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”. Queste le caratteristiche che deve possedere una strada per permettere al Comune di posizionare un autovelox fisso e considerare valido il rilevamento dell’infrazione e, successivamente, la sanzione amministrativa.
In virtù di ciò tutte le multe rilevate tramite postazioni fisse in strade che non presentano tali caratteristiche sono da considerare annullabili.
In relazione alle apparecchiature di controllo automatico, il legislatore non ha adottato nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate. E non vi sono neppure norme che impongono un obbligo di taratura periodica dell’autovelox.
Non solo, ma la verifica prevista è soltanto quella iniziale, legata al “modello” e non dunque al singolo apparecchio.
La Corte di Cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 7521 del 31 marzo 2011, ha infatti ribadito che è previsto l’ utilizzo di strumenti elettronici per il controllo della velocità su qualsiasi tratto di strada, anche senza obbligo di contestazione immediata, se l’autovelox consente la rilevazione dell’illecito solo dopo il passaggio del veicolo.
Il caso nasce dal ricorso presentato da un’autista contro una pattuglia di vigili dotati di autovelox, evidenziando l’erroneità della multa in quanto la violazione era stata accertata senza contestazione immediata.
L’art. 4 del Dl 121/2002, convertito nella legge n. 168/2002, indica i tratti di strada dove è possibile omettere automaticamente la contestazione immediata delle sanzioni, stante la pericolosità di tale manovra.
Ne consegue che l’indicazione nel verbale di una ragione che rende ammissibile la contestazione differita comporta la validità della multa.
In altri termini, l’uso di un autovelox che permette la determinazione dell’illecito solo dopo il passaggio del veicolo davanti alla pattuglia è una causa legittima di mancata contestazione immediata della violazione.
(fonte: Fiscal Focus)