I contribuenti che non versano l’IRPEF possono accedere alla detrazione del 65% per le spese di riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomini nel 2016, cedendola agli stessi fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni come parte del pagamento dovuto.
Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 43434/16, in base a quanto previsto dal coomma 74 della Legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015).
La novità riguarda le spese per gli interventi su parti comuni dei condomini, sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Il credito cedibile è pari al 65 per cento delle spese a carico del condomino: la sua cessione potrà essere effettuata da quei soggetti non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e potrà essere effettuata “nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta”.
Normalmente, i contribuenti della “no tax area” sono esclusi dall’agevolazione, che spetta solo fino a concorrenza dell’imposta lorda. Cedendo il credito, però, sarà possibile anche per questi contribuenti accedere alla detrazione: i contribuenti della “no tax area” potranno far valere la detrazione in qualità di parte del pagamento da loro dovuto in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali.
Per cedere il credito sarà necessaria una delibera assembleare che approvi gli interventi, oppure una comunicazione al condominio, perché la inoltri ai fornitori che, a loro volta, dovranno comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.
Entro il 31 marzo 2017 il condominio dovrà comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite il canale Entratel o Fisconline il totale della spesa sostenuta per lavori di riqualificazione energetica nel 2016 nelle parti comuni, oltre all’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese, al codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, al codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e all’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Il condominio, a questo punto, dovrà anche comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della documentazione.
(Fonte: fiscopiu.it)