Con la circolare n. 2 del 1° marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i tanto attesi chiarimenti in materia di responsabilità in ambito fiscale tra committente, appaltatore e subappaltatore.
L’art. 13-ter del DL n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012, ha modificato la disciplina dell’art. 35 del DL n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006, stabilendo che l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.
Nei confronti del committente è, invece, prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro se ha provveduto al pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver eseguito i
necessari controlli sulla regolarità dei suddetti versamenti fiscali da parte dell’appaltatore stesso e dagli eventuali subappaltatori, i quali risultino poi irregolari.
Con un primo chiarimento, molto atteso, viene precisato che la nuova disciplina, andandosi a inserire nell’art. 35 del DL n. 223/2006, ha lo scopo di far emergere la base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti.
Non è stato, quindi, confermato l’orientamento dottrinale che riteneva applicabile la nuova disciplina solo nel settore edile, per effetto della denominazione del Titolo I del DL n. 83/2012, in cui è inserito il citato art. 13-ter.
Sempre in relazione all’ambito oggettivo, viene però precisato che la responsabilità è riferita alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto di cui all’art. 1655 c.c.
Sono quindi escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto o subappalto di opere e servizi quali, ad esempio:
Per quanto concerne il profilo temporale, ribadito che la nuova disciplina si applica ai contratti stipulati dal 12 agosto 2012 (entrata in vigore della L. n. 134/2012), viene chiarito che l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012.
In relazione all’ambito soggettivo, poiché la nuova disciplina si applica ai contratti di appalto e subappalto conclusi da soggetti che operano nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del TUIR, viene chiarito che sono quindi esclusi:
La responsabilità del committente, o dell’appaltatore, viene meno se verifica, prima del pagamento del corrispettivo, che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore o dal subappaltatore, acquisendo la relativa documentazione.
Tale documentazione può essere sostituita da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’appaltatore o del subappaltatore, come stabilito dalla precedente circ. n. 40/2012. Al fine di agevolare l’adempimento in esame, viene ora precisato che, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti può essere rilasciata in modo unitario e con cadenza periodica, fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.
Va attestata la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui committente o appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme.
(Fonte: Eutekne.info)