Dal 1° gennaio 2016 per l’acquisto della “prima casa” con imposta di registro ad aliquota ridotta, non è più ostativo il possesso di un’altra abitazione acquisita con i benefici fiscali, purché sia alienata entro un anno.
Pertanto, da quest’anno risulta più facile cambiare casa, in quanto il presupposto della non titolarità contemporanea di più alloggi acquistati con l’agevolazione potrà essere realizzato in un secondo tempo.
Tale novità è stata introdotta dall’articolo 1, comma 55, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale ha integrato la disciplina dell’agevolazione contenuta nella nota II-bis di cui all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 (Testo unico imposta di registro).
In particolare, è stato previsto l’inserimento del comma 4-bis il quale dispone: “L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4”.
Dunque il proprietario di un immobile, nel momento in cui decide di cambiare casa comprandone una nuova, può nuovamente applicare lo sconto fiscale, a condizione che il vecchio immobile sia venduto entro un anno dal rogito. Tale immobile può anche essere ceduto a titolo non oneroso (es. donazione).
Nel caso in cui tale condizione non si realizzi, si renderà applicabile l’imposta di registro nella misura ordinaria, gli interessi e una soprattassa pari al 30 per cento sulla differenza dell’imposta stessa.
Non cambiano invece gli altri requisiti previsti ai fini dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”:
(fonte: ecnews.it)