Al momento della cessione, il negoziante italiano può riconoscere all’acquirente, residente o domiciliato fuori dell’Unione europea, o lo sgravio diretto dell’IVA inclusa nel prezzo di vendita dei beni o il rimborso successivo dell’IVA stessa.
Il beneficio può essere riconosciuto alle seguenti condizioni:
La merce acquistata e la relativa fattura devono essere contemporaneamente esibite all’Ufficio doganale di uscita dal territorio dell’UE.
Dopo averne riscontrato la corrispondenza e la sussistenza degli altri requisiti, l’Ufficio doganale appone sulla fattura il VISTO DOGANALE che comprova l’avvenuta uscita delle merci dal territorio comunitario.
L’Ufficio doganale competente all’apposizione del VISTO DOGANALE è quello dell’ultimo Stato UE da cui il viaggiatore parte per fare rientro nel Paese di residenza o di domicilio. Ad esempio, se il viaggiatore acquista della merce in Italia e poi prosegue il suo viaggio in Austria, l’ufficio competente a vistare tutte le fatture (comprese quelle italiane) è la Dogana austriaca.E’ bene ricordare che la merce deve essere sempre esibita all’Ufficio doganale: se il viaggiatore intende introdurla nei bagagli affidati al vettore aereo, deve recarsi alla Dogana prima di effettuare le operazioni di check-in.
I controlli effettuati dall’Ufficio doganale e la certificazione necessaria ad ottenere il rimborso dell’IVA può richiedere soprattutto presso i maggiori aeroporti ed in coincidenza con le partenze dei voli internazionali diretti presso alcuni Paesi terzi un certo tempo d’attesa: pertanto, onde evitare spiacevoli disguidi, sarebbe preferibile che il viaggiatore straniero residente o domiciliato fuori dell’Unione europea si presentasse in aeroporto almeno due ore prima della partenza del proprio aereo.
Nel caso dello sgravio dell’imposta, dopo aver lasciato il territorio comunitario, il viaggiatore deve rispedire al venditore italiano l’originale della fattura regolarmente vistata dall’Ufficio doganale entro quattro mesi dalla fine di quello in cui tale documento è stato emesso, concludendo in tal modo una procedura che gli ha consentito di beneficiare, sin dall’inizio, dell’esenzione dal pagamento dell’IVA.
Se il venditore non dovesse ricevere in tempo tale documentazione, egli è responsabile, nei confronti dello Stato italiano, del pagamento dell’IVA inizialmente scontata al viaggiatore residente o domiciliato fuori dell’Unione europea.
E’ per questo motivo che, in via precauzionale, il venditore italiano preferisce normalmente chiedere al viaggiatore straniero l’anticipazione dell’IVA inclusa nel prezzo di vendita, salvo rimborsargliela successivamente.
In tal caso, infatti, il viaggiatore residente o domiciliato fuori dell’Unione europea può ottenere la restituzione dell’IVA anticipata soltanto se rispedisce al venditore italiano l’originale della fattura regolarmente vistata dall’Ufficio doganale entro il termine di quattro mesi dalla fine di quello in cui tale documento è stato emesso.
Il rimborso viene effettuato direttamente dallo stesso venditore italiano, secondo le modalità pattuite con l’acquirente estero al momento dell’acquisto (ad esempio, tramite accredito sul conto corrente bancario oppure su carta di credito, con assegno, ecc.).
In alternativa, esistono alcune società TAX FREE che permettono di ottenere il rimborso dell’IVA, immediato ed in contanti, già al momento dell’uscita della merce dal territorio italiano (o comunitario), senza cioè che il viaggiatore debba rispedire la fattura al venditore: tuttavia, attualmente, tale procedura è stata attivata soltanto nei maggiori aeroporti italiani o presso i più importanti valichi di frontiera.
Più spesso, le società TAX FREE si limitano a fornire al viaggiatore straniero un servizio per conto dei venditori italiani(che ad esse sono associati in misura sempre maggiore), garantendo un rimborso dell’IVA più rapido: in tal caso, il venditore italiano rilascia una fattura che reca il logo della società TAX FREE alla quale è associato ed a cui il viaggiatore deve rispedire la fattura regolarmente vistata dalla dogana di uscita dal territorio comunitario.
In entrambi i casi, però, il servizio reso dalle società TAX FREE comporta il pagamento di un corrispettivo che le stesse detraggono direttamente dall’ammontare dell’IVA rimborsata al viaggiatore.
Nell’ipotesi in cui il viaggiatore straniero abbia rispedito la fattura al venditore italiano o alle società TAX FREE autorizzate al rimborso e, entro un ragionevole periodo, non abbia ricevuto il rimborso dell’IVA, egli dovrà rivolgersi nuovamente al venditore italiano o alle predette società, fornendo loro ogni utile dettaglio circa la fattura relativa all’acquisto dei beni ed il periodo in cui essi sono stati comprati in Italia.
In ogni caso, il rimborso dell’IVA non viene mai effettuato dagli Uffici doganali: pertanto, ogni segnalazione che l’Amministrazione finanziaria dovesse in tal senso ricevere potrà comportare esclusivamente, da parte dei competenti organi, un controllo presso il venditore italiano
(fonte: Agenzia delle Dogane)