Con la circolare n. 2 del 12 gennaio 2011, l’INPS ha tracciato un quadro sintetico e fornito le prime istruzioni operative in merito alle principali modifiche apportate alla disciplina dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dall’art. 34 della L. 4 novembre 2010, n. 183, il c.d. collegato lavoro.La prima novità è costituita dalla possibilità, per il soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata, di presentare in via telematica la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Fermi restando i soggetti a cui è possibile presentare la dichiarazione (CAF, Comuni, Enti erogatori delle prestazioni agevolate e INPS), il cittadino interessato può inviare la predetta dichiarazione tramite l’apposita procedura informatica presente sul portale ISEE del sito internet dell’INPS (www.inps.it).
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata mediante invio diretto, collegandosi al sito internet dell’INPS e utilizzando il portale ISEE, richiamabile dalla sezione “Servizi Online” tramite il link “Al servizio del cittadino” o dal menù “Per tipologia di utente”, dal link “Cittadino”. Il servizio è accessibile ai cittadini possessori di utenza specifica (PIN).
Le informazioni per ottenere il PIN sono consultabili sul portale www.inps.it al link “Richiesta PIN”.
Operativamente, le funzioni disponibili sul sito sono:
– l’acquisizione delle informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali sulla persona e sui componenti il nucleo familiare;
– la rettifica delle informazioni presenti nella banca dati ISEE a seguito di una nuova acquisizione nella quale si sia riscontrato un errore;
– la consultazione delle dichiarazioni e delle attestazioni ISEE che risultano presenti nella banca dati.
Fra le altre novità significative apportate dall’articolo 34 della L. 183/2010, troviamo l’individuazione di altre componenti di reddito da dichiarare ai fini ISEE/ISE. In particolare viene inserito, alla tabella 1, parte I del DLgs. 109/1998, dopo la lettera b), un nuovo capoverso che stabilisce l’obbligo di aggiungere al reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l) del TUIR, assoggettati a imposta sostitutiva o definitiva, salvo che il legislatore manifesti espressamente una diversa volontà nelle norme che disciplinano tali componenti reddituali.
In termini pratici, l’INPS precisa che i redditi rientranti in tali categorie, assoggettati a imposta sostitutiva o definitiva, come ad esempio quelli indicati nei quadri CM, RE, RG e RQ del modello UNICO, andranno sommati al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF nel primo rigo del quadro F4 (situazione reddituale del soggetto) della DSU, salvo diversa previsione del legislatore.
Se il soggetto si è avvalso del regime dei contribuenti “minimi” e ha pertanto compilato il quadro CM, va indicato l’importo del rigo CM10. Nel caso in cui il soggetto sia imprenditore di impresa familiare, va riportato l’importo del rigo CM10 al netto delle quote imputate ai collaboratori (colonna 3 dei righi RS6 e RS7), mentre se il soggetto è un collaboratore dell’impresa familiare va riportata la quota imputatagli dall’imprenditore (colonna 3 dei righi RS6 e RS7).
Se invece il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative di lavoro autonomo ex lege 388/2000, e ha pertanto compilato il quadro RE, va indicato l’importo del rigo RE21 colonna 2, soltanto se positivo e se nel rigo RE22 colonna 1 è presente il codice 1.
Infine, se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative imprenditoriali – sempre ex lege 388/2000 – e ha pertanto compilato il quadro RG, va indicato l’importo del quadro RG29, soltanto se positivo e se nel rigo RG30 colonna 1 è presente il codice 1.