Nuovo sgravio fiscale per chi investe in macchinari previsto dalla legge di Stabilità 2016 che riconosce ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni che, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
I commi 91 –97 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono, infatti, ai fini delle imposte sui redditi un ammortamento del 140% in relazione ai beni materiali strumentali nuovi; vengono inoltre maggiorati del 40% i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
La disposizione ha effetti esclusivamente dal punto di vista fiscale, senza impattare sul bilancio, consentendo la determinazione di maggiori quote di ammortamento ai fini IRPEF e IRES. Con il super ammortamento, in sostanza, si introduce una deduzione extra-contabile del 40%, che dovrà essere ripartita in modo lineare sulla vita utile del bene (periodo di ammortamento o di deduzione dei canoni di leasing).
Il super-ammortamento si traduce, in sostanza, in una variazione extra-contabile da effettuare in sede di dichiarazione dei redditi, in deroga al principio della previa imputazione al conto economico sulla base del comma 4 dell’articolo 109 del Tuir; di fatto, è una detassazione di utili per i quali non sono previsti regimi di sospensione di imposta.
Nell’ambito dei chiarimenti del MEF viene, altresì, precisato che la maggiorazione del 40% è finalizzata alla determinazione di maggiori quote di ammortamento ai fini IRPEF e IRES, senza alcuna influenza sul calcolo di eventuali plusvalenze/minusvalenze. Tali plusvalenze dovranno essere, quindi, calcolate, ai sensi dell’art. 86 comma 2 del TUIR, come differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest’ultimo determinato senza tener conto della maggiorazione del 40%, derivante dai super ammortamenti. In caso contrario, secondo il MEF, l’eventuale cessione del bene agevolato subito dopo l’acquisto determinerebbe l’emersione di una minusvalenza, vale a dire di un componente negativo di reddito deducibile, che consentirebbe l’immediata monetizzazione di un beneficio, che, invece, l’art. 1 comma 91-97 “spalma” lungo l’intero periodo di ammortamento e, quindi, lungo la presunta vita utile del cespite di riferimento.
PLUSVALENZA (FUTURA CESSIONE DEL BENE AGEVOLATO) = |
CORRISPETTIVO (–) COSTO NON AMMORTIZZATO (SENZA MAGGIORAZIONE) |
Nel primo anno di entrata in funzione del bene, la maggiorazione del 40% si applica alla metà della quota di ammortamento ordinariamente deducibile. Per i lavoratori autonomi, invece, a differenza delle imprese, non opera il dimezzamento dell’ammortamento nel primo esercizio.
L’agevolazione interviene sulla disciplina fiscale degli ammortamenti effettuati tanto dai soggetti titolari di reddito d’impresa (ditte individuali e società di qualunque tipo), quanto di lavoro autonomo.
Si ritiene che la maggiorazione spetti anche a coloro che rientrano nel “regime dei minimi”, ex art. 27 comma 1 e 2 del D.L. 98/2011, per i quali il costo sostenuto per l’acquisizione di beni strumentali concorre per l’intero ammontare alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento. Tra l’altro, la maggiorazione non dovrebbe rilevare ai fini del calcolo del limite di 15.000 euro di acquisti di beni strumentali effettuati nel triennio precedente.
I beni agevolati non sono soltanto quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, come in precedenti misure, ma tutti quelli materiali ammortizzabili:
La disposizione sui “super ammortamenti” si applica anche alle auto. In particolare, viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento dei beni di cui all’art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR.
LIMITI CON SUPER-AMMORTAMENTI |
LIMITI SENZA SUPER-AMMORTAMENTI |
25.306 euro per autovetture e autocaravan |
18.076 |
36.152 euro per autovetture e autocaravan Agenti |
25.823 |
5.784 euro per i motocicli |
4.132 |
2.892 euro per i ciclomotori |
2.066 |
Sono agevolabili anche i beni acquisiti in leasing. La norma agevolativa fa riferimento in particolare ai “canoni di locazione finanziaria”, senza specificare il meccanismo applicativo dell’agevolazione per i beni in leasing.
Per il noleggio a lungo termine, nessun beneficio è previsto per gli utilizzatori; l’agevolazione potrà invece spettare alle società di noleggio.
Il comma 97 chiarisce che le disposizioni in esame non producono effetti sui valori stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore.
(Fonte: MySolution.it)