Entro il prossimo 31 gennaio i medici e i farmacisti (o i loro delegati, di solito i commercialisti) devono procedere alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, delle prestazioni sanitarie erogate nel 2015, utili per la precompilazione del 730/2016.

Vanno segnalati anche i rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

Sono previste tre procedure preliminari all’invio:

  • l’abilitazione dei medici al Sistema tessera sanitaria (quelli già in possesso delle credenziali per le ricette elettroniche o i certificati telematici non dovranno effettuare altri tipi di abilitazione);
  • il conferimento (eventuale) di delega per la trasmissione dei dati al Commercialista: i medici già abilitati al Sistema tessera sanitaria possono, infatti, inserire la delega al soggetto delegato;
  • richiesta di abilitazione alla trasmissione dei dati da parte del commercialista delegato, una volta che quest’ultimo abbia ricevuto, sulla propria PEC, la delega del medico; tale richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal commercialista e inviata con PEC alla Ragioneria generale dello Stato.

Per individuare l’importo delle spese sanitarie sostenute che effettivamente può beneficiare della detrazione dall’IRPEF da indicare nel modello 730/2016 precompilato, occorre conoscere anche:
– l’ammontare dei rimborsi effettuati direttamente dai medici e dalle strutture sanitarie;
– quanto è stato rimborsato dai vari fondi assistenziali di cui il contribuente risulta iscritto (si pensi, ad esempio, al FASI).

E’ stato chiarito che vanno comunicate le “spese rilevanti per la detrazione delle spese mediche del paziente”; in pratica rinvia alle istruzioni relative agli oneri deducibili della dichiarazione dei redditi (730/Unico).
Inoltre, fra i vari dati deve indicare per ogni singola prestazione è necessario indicare la tipologia della spesa in base alla detrazione fiscale, utilizzando una tabella messa a disposizione dal sistema.
Non andranno dunque inviate le fatture relative a prestazioni con Iva (non considerate “spese mediche”), le prestazioni ad enti o ad altri Colleghi Medici.
Si tenga infine presente il “diritto di opposizione” del paziente per non rendere disponibili i propri dati all’Agenzia delle Entrate (pur rinunciando al diritto di detrazione a livello fiscale).

SANZIONI

In relazione agli obblighi di trasmissione telematica dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, si ricorda che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione:

  • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
  • con un massimo di 50.000 euro.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

Tuttavia, in considerazione delle difficoltà riscontrate in sede di prima applicazione dei nuovi obblighi di trasmissione telematica e della mole dei dati trattati, le suddette esclusioni non sembrano sufficienti ad evitare di incorrere in sanzioni sproporzionate rispetto agli eventuali errori che potrebbero essere commessi in sede di caricamento dei dati.