La Legge di Stabilità introduce la possibilità di emettere note di variazione Iva, entro un anno dall’operazione, anche in presenza di “inesattezze della fatturazione” e in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente che risulti assoggettato a procedure concorsuali.
Il nuovo art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 ammette la possibilità di emettere note di variazione Iva entro un anno dall’operazione anche nelle seguenti ipotesi:
- in presenza di “inesattezze della fatturazione” per le quali si renda applicabile l’art. 21, comma 7, del medesimo decreto (relativo alla fatturazione per operazioni inesistenti);
- in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
- a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui all’art. 182-bis della legge fallimentare) o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato (ex art. 67, comma 3, lettera d), della medesima legge)[1];
- a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose [2].
Ricordo che la normativa precedente prevedeva che le note di credito ai fini Iva potessero essere emesse solamente dopo la chiusura delle procedure concorsuali, che solitamente duravano molti anni.
[1] Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
[2] Si considera tale nelle seguenti ipotesi:
- pignoramento presso terzi: quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- pignoramento di beni mobili: quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risultino la mancanza di beni da pignorare oppure l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità;
- dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
(Fonte: mysolution.it)