Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il D.M. 11 dicembre 2015, ha ridotto la misura del saggio degli interessi legali, che passa dallo 0,5% allo 0.2%.
Si ricorda che, in generale, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha la facoltà di modificare ogni anno questo tasso mediante Decreto da emanarsi non oltre il 15 dicembre, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno (art. 2, co. 185, Legge n. 662/1996).
Il tasso di interesse legale, tra gli altri, si applica ai:
Il Ministero dell’Economia, così come previsto dall’art. 1284 del codice civile, ha la possibilità di modificare il tasso degli interessi legali di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
La variazione deve avvenire con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il tasso si riferisce, diversamente lo stesso rimane invariato per l’anno successivo.
Di seguito il tasso di interesse legale susseguitosi negli anni.
Tasso |
Periodo |
Riferimenti normativi |
5,00% anno | Dal 21 aprile 1942 al 15 dicembre 1990 | art. 1284 codice civile |
10,00% anno | Dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996 | art. 1, Legge n. 353/1990 |
5,00% anno | Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 | art. 2, c. 185, Legge n. 662/1996 |
2,50% anno | Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 | D.M. Tesoro 10 dicembre 1998 |
3,50% anno | Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 | D.M. Tesoro 11 dicembre 2000 |
3,00% anno | Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 | D.M. Economia 11 dicembre 2001 |
2,50% anno | Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 | D.M. Economia 1 dicembre 2003 |
3,00% anno | Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 | D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2007 |
1,00% anno | Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 | D.M. Economia e Finanze 4 dicembre 2009 |
1,50% anno | Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 | D.M. Economia e Finanze 7 dicembre 2010 |
2,50% anno | Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 | D.M. Economia e Finanze 22 dicembre 2011 |
1,00% anno | Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 | D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2013 |
0,5% anno | Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 | D.M. Economia e Finanze 11 dicembre 2014 |
0,2% anno | Dal 1° gennaio 2016 | D.M. Economia e Finanze 11 dicembre 2015 |
La modifica del saggio degli interessi legali ha effetto diretto sul prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al Testo Unico approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni. Al riguardo si ricorda che le nuove disposizioni trovano applicazione agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Inoltre, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 392/1978, sono interessate alla variazione del tasso, le locazioni, in quanto il deposito cauzionale è produttivo di interessi legali, che devono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.
Interessi convenzionali
Al saggio degli interessi legali si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Anno civile ed anno commerciale
Il calcolo degli interessi è effettuato sulla base del cosiddetto anno civile che, come noto, è composto da 365 giorni (366 negli anni bisestili). L’anno commerciale, invece, è un periodo convenzionale che si considera formato da 12 mesi di 30 giorni ciascuno, per un totale di 360 giorni. Questo particolare periodo era utilizzato in passato per facilitare i calcoli finanziari che, altrimenti, avrebbero dovuto tenere conto delle particolarità tipiche dell’anno civile (anni bisestili e mesi con diverso numero di giorni). Tale esigenza di semplificazione è venuta meno con il diffondersi di software che automatizzano le operazioni sugli Interessi; pertanto, l’anno commerciale è oramai caduto in disuso.
Per quanto attiene alla disciplina, va ricordato che, ai sensi dell’art. 155 del codice di procedura civile, il giorno di scadenza di un termine – se festivo, si proroga al primo giorno non festivo che segue – va escluso