Dal 1° gennaio 2015 i pagamenti da parte degli enti pubblici, per le forniture di beni o servizi rientranti nelle “attività istituzionali“, avranno un trattamento particolare per quanto riguarda l’Iva, non più versata al fornitore ma direttamente all’Erario.
La lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 introduce il nuovo art. 17 – ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”, il quale prevede per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., che l’imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell’Economia.
Dunque, al cedente/prestatore viene erogato l’importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell’Iva, la quale è corrisposta all’Erario direttamente dal soggetto Pa beneficiario delle cessione/prestazione: è quest’ultimo che, in luogo del fornitore, provvede al versamento dell’imposta secondo le modalità e i termini che verranno fissati con il decreto ministeriale.
Vengono esclusi dal meccanismo dello split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute d’acconto (es. professionisti) e le operazioni soggette a reverse-charge.
Rispetto ad una prima (errata) interpretazione si precisa che la novità riguarda sia le “attività istituzionali” che quelle “attività commerciali” degli Enti Pubblici.
Per quanto riguarda la gestione contabile delle operazioni, il fornitore emetterà fattura, per le operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio, con la rivalsa dell’IVA, indicando che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell’art. 17–ter del D.P.R. 633/1972 (split payment); l’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente, e andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o con un’apposita scrittura dal totale del credito accesso verso l’ente pubblico.
Per tali operazioni, del mancato incasso va data evidenza contabile con una scrittura di rettifica, di modo che il debito Iva sorto a suo tempo in sede di fatturazione sia stornato e relativamente alle fatture interessate dallo split payment il saldo del debito Iva chiuda in pareggio.
L’ente pubblico, in relazioni alle suddette operazioni, assume il ruolo di debitore dell’Iva.
I fornitori degli enti pubblici dovranno dunque valutare l’impatto finanziario di questa norma che causerà l’incremento del credito Iva da parte delle imprese.
(Fonte: Fiscal Focus)