In linea generale sono esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e gli altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA.
Dal 26 giugno 2013 la misura dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture, ove ne ricorrano i requisiti, è dovuta nella misura di euro 2,00 (e non più nella misura, valevole fino al 25 giugno 2013 di euro 1,81).
Invece, in linea generale, sono soggette all’imposta di bollo, (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972),le fatture e i documenti di importo complessivo superiore ad euro 77,47 riguardanti operazioni:
Per i documenti in cui non risulta evidenziata l’IVA l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
Tabella: le diverse casistiche di applicazione ed esenzione dell’imposta di bollo sulle fatture
Fattispecie |
Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale |
Applicazione o meno dell’imposta di bollo (nella misura di euro 2,00) per importi superiori ad euro 77,47 |
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto soggettivo ed oggettivo | Artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972 | Soggette ad imposta di bollo. |
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale | Artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 | Soggette ad imposta di bollo.Attenzione: a decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di cui agli artt. 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-setpies del D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni di servizi a committenti soggetti passivi non residenti; servizi relativi a immobili ubicati all’estero, ecc.) sono soggette ad imposta di bollo.
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Escluse da IVA (riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc.) | Art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 | Soggette ad imposta di bollo. |
Note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc.; | Nota Agenzia entrate 26/1/2001, n. 6/E e nota Ministero finanze 7/12/1974, n. 432130 | Sono soggette ad imposta di bollo se presentate da:
Attenzione: sono, invece, esenti da bollo le note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc. presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti. |
Esportazioni di beni | Art. 8, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972, art. 15, terzo comma, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, R.M. 6/6/1978, n. 290586 | Sono esenti dall’imposta di bollo:
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Cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazione d’intento | Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 | Sono soggette ad imposta di bollo.Attenzione: sono esenti dall’imposta di bollo le cessioni di beni (con esclusione delle prestazioni di servizio) certamente destinati a successiva esportazione a cura dell’acquirente, sempreché ne sia data indicazione all’interno della fattura (C.M. 1/8/1973, n. 415755).
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Cessioni intracomunitarie di beni | Artt. 41, 42 e 58 del D.L. n. 331/1993 | Sono esenti dall’imposta di bollo:
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Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione | art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, Nota Ministero finanze 1/8/1973, n. 415755, Nota Ministero finanze 4/10/1984, n. 311654, C.M. Direzione dogane 11/4/1973, n. 233-316/30819/8 | Sono soggette ad imposta di bollo.Attenzione: la non imponibilità IVA riconosciuta dall’art. 8-bis, a favore delle cessioni di navi e aeromobili effettuate nello Stato, ha carattere autonomo e non può ritenersi una disposizione di carattere generale; pertanto, le fatture relative a queste fattispecie devono essere assoggettate alla normale imposta di bollo, fatta eccezione per le fatture emesse nei confronti degli armatori per l’imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell’esportazione di merci. |
Servizi internazionali | Art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, Nota Ministero finanze 6/6/1978, n. 290586 | In linea generale sono soggetti ad imposta di bollo.Attenzione: sono esenti dall’imposta di bollo i servizi internazionali diretti a realizzare esclusivamente l’esportazione di merci. |
Copie conformi di fatture | C.M. 1/08/1973, n. 415755 | Medesimo trattamento riservato alla fattura originale; ne consegue che:
Attenzione: nel caso di copia fattura per utilizzo esclusivo ai fini contabili ed amministrativi interni dalle imprese emittenti, affinché non torni applicabile l’imposta di bollo si dovrà riportare sulla copia/duplicato che “trattasi di copia per uso interno amministrativo o contabile, il bollo è stato applicato sull’originale” (Note Ministero finanze: 1/2/1973, n. 415051 e 24/4/1973, n. 415195). |
Cessioni ad esportatori abituali | Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 | Sono soggette ad imposta di bollo.Attenzione: sono esenti le fatture per cessioni di beni (mai le prestazioni di servizio): nel caso in cui i beni siano destinati a successiva esportazione a cura dell’acquirente, previa espressa menzione in fattura (C.M. 1/8/1973, n. 415755). In assenza di certezza di tale condizione si applica il bollo (R.M. 10/8/1978, n. 411861). |
Note credito (variazioni in diminuzione) | Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 | Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito:
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Note debito (variazioni in aumento) | Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 | Costituiscono delle fatture integrative; conseguentemente seguiranno le regole generali per l’applicazione o meno dell’imposta di bollo. |
Fatture miste | Risoluzione 3/7/2001, n. 98/E | Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad IVA, sono soggette ad imposta di bollo se la somma di uno o più componenti dell’intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA supera euro 77,47. |
Contribuenti nel regime dei minimi | Circolare 28/1/2008, n. 7/E erisoluzione 3/10/2008, n. 365/E | Applicazione dell’imposta di bollo. |
Reverse charge | Circolare 29/12/2006, n. 37/E, art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 e art. 46 del D.L. n. 331/1993 | Gli acquisti (di beni o servizi) soggetti a reverse charge sono esenti dall’imposta di bollo in considerazione del fatto che risultano comunque “assoggettati” ad IVA (ancorché debitore dell’imposta sia il cessionario/committente).Attenzione: rientrano in tale fattispecie anche i casi di reverse charge cd. “interno” previsti dall’art. 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (ad es. subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati con opzione per l’assoggettamento ad IVA effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, ecc.); nonché le cessioni di rottami di cui all’art. 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. n. 633/1972). |
Autofattura | Art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972 | Le autofatture emesse ai fini della regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA sono esenti dall’imposta di bollo.Le autofatture emesse senza addebito di IVA (ad esempio non imponibili, esenti, escluse o fuori campo, ecc.), che non sono state emesse in relazione ad esportazioni di merci, sono soggette ad imposta di bollo. |
Cessioni a Repubblica di San Marino, Città del Vaticano od organismi aventi trattati ed accordi internazionali | Artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972 | Esenti dall’imposta di bollo. |
Fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti | Legge 29/10/1961, n. 1216 | Ancorché le stesse siano emesse in esenzione di IVA, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti da imposta di bollo in considerazione del fatto che vi è l’alternatività con le imposte sulle assicurazioni. |
Regimi speciali c.d. “base da base” | Art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 e D.L. 23/2/1995, n. 41 | Non sono soggetti ad imposta di bollo (in considerazione del fatto che il “margine” è soggetto ad IVA – a nulla rilevando l’eventuale margine negativo):
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Regimi monofasici | Artt. 2 e 74 del D.P.R. n. 633/1972 | Sono esenti dall’imposta di bollo (in considerazione del fatto che l’IVA si considera “assolta all’origine”):
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(Fonte: MySolution.it)