E’ ammessa la detrazione IRPEF al 50% (“ristrutturazioni edilizie”) per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato, con la stessa volumetria, che comporti lo spostamento di lieve entità dell’immobile rispetto all’area di sedime originaria.
Lo precisa una risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze a un’interrogazione parlamentare formulata nel corso del question time del 22 gennaio 2014 presso la Commissione VI (Finanze) della Camera, avente a oggetto la possibilità che, nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione, il fabbricato venisse spostato lievemente rispetto all’area di sedime originaria.
Interrogazione – Con un’interrogazione a risposta scritta è stata portata all’attenzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze la questione dell’applicabilità delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche agli interventi di demolizione e ricostruzione che, in base all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comportano la demolizione e la ricostruzione con la stessa volumetria, e non anche con la stessa sagoma, dell’edificio preesistente.
Spostamento – In particolare è stata presentata allo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze un’interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5-01866 con la quale è stato richiesto “se possa rientrare nel regime delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi del nuovo articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, anche la ricostruzione di un edificio, con la stessa volumetria di quello precedente, ma con uno spostamento di lieve entità dell’immobile rispetto al sedime originario”.
Risposta – A tale domanda il Ministero ha risposto che “considerato che la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata all’area di sedime del fabbricato, avendo il legislatore eliminato il riferimento al rispetto della sagoma il Ministero ritiene che per gli immobili non vincolati negli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, possa consentirsi lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario”.
Detrazione – Di conseguenza, dal predetto chiarimento si evince che sotto il profilo fiscale, per la demolizione e ricostruzione, in costanza di volumetria e con leggero spostamento del fabbricato, è applicabile la detrazione IRPEF “potenziata” del 50% per le ristrutturazioni edilizie.
Sagoma – Come noto, infatti, è stato eliminato il riferimento al rispetto della “sagoma” dell’edificio in caso di interventi di demolizione e ricostruzione. Quindi, la nuova disposizione non richiede più, nell’ambito di lavori di demolizione e ricostruzione, il mantenimento della sagoma originaria dell’edificio, ferma restando la qualifica dell’intervento come “ristrutturazione edilizia” in costanza di volumetria.
Benefici – In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni fatte, un intervento di demolizione e ricostruzione può essere inquadrato come ristrutturazione, quindi può beneficiare degli sgravi fiscali (al momento detrazione del 50%) se rispetta la volumetria iniziale e presenta un lieve spostamento rispetto all’area di sedime originaria.
(Fonte: Fiscal Focus)