Nonostante i numerosi dubbi ancora in sospeso con riferimento al divieto in esame, pare opportuno riepilogare i tratti salienti della nuova disciplina limitativa della compensazione.
La previgente normativa ex DLgs. 9 luglio 1997 n. 241 consentiva al contribuente di compensare con crediti disponibili gli importi da versare con il modello F24, anche se il contribuente aveva, oltre ai debiti compensabili, altri debiti per imposte iscritti a ruolo.
A norma dell’art. 31 del DL 78/2010 è invece vietata la compensazione nel modello F24 di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.
La disciplina in esame si applica ai crediti e ai debiti relativi alle sole “imposte erariali” (ad esempio IRPEF, IRES, IVA, ecc.), mentre ne sono escluse tutte le altre entrate che non hanno natura di imposte erariali, quali ad esempio i tributi locali (es. ICI); i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95), i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada).
Il citato divieto di compensazione scatta soltanto a condizione che l’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (interessi e sanzioni) sia di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento; di conseguenza, il divieto non opera qualora gli importi iscritti a ruolo e non pagati siano pari o inferiori a 1.500 euro.
Ai fini del calcolo del suddetto limite, occorre considerare l’ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, anche se i debiti derivanti dalle singole cartelle di pagamento non superano tale soglia.
Peraltro, come sopra accennato, ai fini dell’applicazione del divieto in esame, deve essere scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali. In altri termini, dovrebbe essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 comma 2 del DPR 29 settembre 73 n. 602.
L’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è comunque vietato solo fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro di cui è scaduto il pagamento. Pertanto, qualora i crediti disponibili siano superiori all’ammontare degli importi iscritti a ruolo e non pagati, la compensazione deve ritenersi ammessa per gli importi eccedenti.
In caso di inosservanza del divieto di compensazione disciplinato dall’art. 31 comma 1 del DL 78/2010, si applica la sanzione amministrativa del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. Si tratta quindi di una sanzione più elevata rispetto a quella “ordinaria” prevista per l’omesso o insufficiente versamento di tributi (30% dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97), ma decisamente inferiore a quella prevista in caso di crediti inesistenti compensati, ai sensi dell’art. 27, comma 18, del DL 185/2008 conv. L. 2/2009.
La sanzione in esame non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.