Anche l’Agenzia delle Entrate, con nota del 14 marzo 2013, ha riconosciuto che gli impianti fotovoltaici possono beneficiare dell’agevolazione prevista per le “ristrutturazioni edilizie” in 10 anni, in alternativa al “conto energia” erogato dal GSE in 20 anni.
Chi ha pagato nel 2012 l’installazione di un impianto fotovoltaico con un bonifico “non parlante”, può rifare un nuovo bonifico bancario o postale all’impresa installatrice, completo dei dati richiesti per la detrazione del 36-50% (articolo 16-bis, Tuir, codice fiscale del contribuente e dell’impresa che ha effettuato i lavori) e concordare con il fornitore le modalità di restituzione dell’importo originariamente pagato.
Questo caso riguarda i contribuenti che, prima della conferma dell’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di ottenere il bonus fiscale del 36-50% sugli impianti fotovoltaici, non hanno effettuato nel 2012 i relativi bonifici “parlanti”. Rifacendo il pagamento corretto nel 2013 potranno detrarre il 36% (50%, per quelli effettuati fino al 30 giugno 2013) di quanto pagato nel 2013, nella dichiarazione dei redditi o nel 730, relativi al 2013 (Unico PF 2014 e 730/2014).
Questo suggerimento deriva dall’analisi di quanto contenuto nella risoluzione delle Entrate 7 giugno 2012, n. 55/E, la quale ha trattato il caso dell’acquisto di un box pertinenziale, pagato nel 2011 con un bonifico, senza l’indicazione nella causale del riferimento normativo e del codice fiscale dell’ordinante e del beneficiario dello stesso. Le Entrate avevano suggerito di rifare nel 2012 il «pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale» parlante (cioè con i dati richiesti), consentendo l’applicazione della relativa ritenuta d’acconto e concordando con il fornitore le modalità di restituzione dell’importo originariamente pagato.
Va ricordato che, applicando la risoluzione alla lettera, possono essere corretti solo i bonifici non parlanti (non i pagamenti effettuati tramite assegno o in contanti).
La correzione dei bonifici errati per il fotovoltaico, infine, è possibile solo da chi non ha richiesto l’agevolazione della tariffa incentivante (non cumulabile con il bonus del 36-50%, ai sensi dell’articolo 12, decreto ministeriale 5 luglio 2012). Sono cumulabili, invece, lo scambio sul posto e il ritiro dedicato.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)