Secondo le nuove disposizioni previste dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4, per “professione non organizzata in ordini o collegi”, si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del Codice Civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
Secondo il comma 3 dell’articolo 1 della suddetta legge, chiunque svolga tali professioni contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.
L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
Se il professionista invece decide di iscriversi a un’associazione, dovrà sottostare anche a una serie di obblighi aggiuntivi previsti dalla legge, quali il rispetto delle regole deontologiche e la formazione permanente, che le stesse
associazioni sono a loro volta obbligate a garantire e controllare.
Esempio di dicitura:
Se ad esempio si è anche soci di un’associazione:
A parere di chi scrive, questa è una norma pare del tutto priva di qualunque contenuto giuridico, in quanto sembra voler legalizzare e regolamentare attività che non sono vietate dal nostro sistema normativo. Infatti, salvo le riserve di legge alle professioni legali (Commercialisti, Avvocati, Notai, Medici ecc.) l’esercizio di qualunque altra professione è libera.