Uno dei capitoli più rilevanti della L. 4 novembre 2010 n. 183 – il cosiddetto “collegato lavoro”, in vigore dal 24 novembre 2010 – è rappresentato dalle misure contro il lavoro sommerso (“nero”), con la profonda revisione del regime sanzionatorio sinora applicato (art. 3 del DL 12/2002, come modificato dal DL 223/2006) in caso di utilizzo di lavoratori irregolari.
L’ipotesi tipica di lavoro “nero” – ricorrente in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di assunzione – comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
Il mancato invio della denuncia nominativa all’Inail (Dna) del socio lavoratore fa scattare la presunzione del lavoro subordinato e la conseguente applicazione della maxisanzione per il lavoro nero. Tale presunzione vale anche per il coniuge e il figlio del datore di lavoro.
Dal 24 novembre, quindi, cambia il regime sanzionatorio sul lavoro nero: il presupposto del lavoro sommerso è costituito dall’impiego di lavoratori in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.
Ad essere interessati dalla nuova norma sono solo i lavoratori subordinati anche se il ministero del Lavoro presume la sussistenza della subordinazione in mancanza della denuncia nominativa degli assicurati per i soci di società, coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro.