In base alle disposizioni introdotte dall’art. 1, cc. 33-34 L. 244/2007, le spese di rappresentanza sostenute dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità, stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Per gli omaggi, se non costituenti oggetto dell’attività propria, non è possibile detrarre l’IVA sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 25,82, proprio in quanto qualificati spese di rappresentanza. L’art. 19-bis1, lett. f) prevede l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell’impresa.
Tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 25,82, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza (C.M. 19.06.2002, n. 54/E, p. 16.6).
Di seguito riepilogo il trattamento ai fini IVA e ai fini IRPEF: