Le detrazioni fiscali del 55% per interventi di razionalizzazione energetica sugli edifici, costituiscono un interessante sistema di incentivi messo in campo dal Governo per promuovere l’efficienza energetica e lo sviluppo economico sostenibile nel sistema degli immobili.
L’ENEA è il soggetto, incaricato dalla legge, a cui inviare la documentazione obbligatoria per fruire delle detrazioni e svolge un ruolo di assistenza tecnica agli utenti. Sul suo sito (www.enea.it), è disponibile la procedura per l’invio della documentazione inerente alla detrazione del 55%.
Ricordo brevemente che questa agevolazione (a differenza di quella del 36% sulle ristrutturazioni edilizie) spetta anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche (es. società, enti non commerciali) e anche per interventi su edifici non abitativi (es. immobili strumentali).
Su sito web dell’ENEA, è disponibile il link per l’invio della documentazione necessaria per richiedere la detrazione fiscale del 55% a fronte di lavori terminati nel 2012 per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, l’indirizzo per accedere al portale è: http://finanziaria2012.enea.it. Per l’invio telematico della documentazione per gli interventi realizzati nel 2011 bisognerà invece accedere al portale http://finanziaria2011.enea.it.
La documentazione per fruire della detrazione del 55% deve essere inviata telematicamente entrando nel portale dedicato, il quale rilascia la ricevuta di ritorno che attesta la trasmissione.
Ricordo che non deve essere inviata alcuna comunicazione preventiva. La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni dal termine dei lavori si effettui l’invio ad Enea per via telematica tramite l’applicativo raggiungibile dalla homepage del sito dell’ENEA. La documentazione è costituita dall’Attestato di qualificazione energetica (Allegato A al “decreto edifici”) e dalla scheda descrittiva degli interventi realizzati (Allegato E) oppure in alcuni casi da una documentazione semplificata, costituita dal solo Allegato E (nel caso di sostituzione di impianti termici) o da una sola scheda informativa semplificata (Allegato F, nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari).
Dopo la trasmissione, in automatico ritorna al mittente (via e-mail) da ENEA una ricevuta informatica con il CPID (Codice Personale IDentificativo), valida a tutti gli effetti come prova dell’avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di Enea. Inoltre, non vanno inviate asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copie di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. Tale documentazione invece dovrà essere conservata dal contribuente ed esibita in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ricordo ancora che è anche facoltà dell’Agenzia richiedere l’esibizione degli originali degli Allegati inviati (A, E o F), debitamente firmati e datati. In particolare, l’allegato A deve essere necessariamente firmato e timbrato dal tecnico abilitato a certificare il rispetto dei requisiti richiesti all’impianto per accedere alle detrazioni.
Sull’argomento relativo al risparmio energetico, il decreto Monti (“Salva Italia”) ha esteso l’applicazione delle agevolazioni anche agli interventi di sostituzione degli scaldacqua e ha limitato la proroga all’anno in corso (comma 4, art. 4, D.L. 201/2011). Dal 1° gennaio del prossimo anno, si renderanno applicabili le disposizioni inserite nel nuovo articolo 16-bis, dpr n. 917/1986 (comma 1, lettera h), che riguardano la messa a regime delle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie (36%), che ricomprendono la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia.
(Fonte: Fiscal Focus)