Fattura elettronica nelle fatture estere
25 Settembre 2019
Fatture elettroniche 2019 ricevute nel 2020
28 Novembre 2019L’esportatore abituale è il soggetto che ha effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate (quali cessioni intraUE) per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari, nell’anno precedente.
Tale qualifica consente di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, nel limite del plafond disponibile (art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972) dato appunto dalle cessioni all’esportazione e assimilate effettuate nell’anno precedente.
L’esportatore abituale ha l’onere di dichiarare l’intento di voler acquistare utilizzando il plafond, trasmettendo telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello ministeriale della dichiarazione d’intento, una per ciascun fornitore al quale intende richiedere la non applicazione dell’Iva.
A seguito delle semplificazioni introdotte dal decreto Crescita (articolo 12 septies D.L. 34/2019), a decorrere dal 1° gennaio 2020:
- decade l’onere di annotare le dichiarazioni in apposito registro;
- non è più necessario consegnare al fornitore (o al prestatore) ovvero in dogana la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione telematica (tuttavia al fornitore bisogna comunicare la propria richiesta e dunque è un adempimento necessario di fatto);
- gli estremi del protocollo di ricezione, presente sulla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, devono essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento, ovvero essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
Si ricorda infine che, al posto della sanzione fissa, è stata reintrodotta una sanzione proporzionale dal 100 al 200% dell’Iva nei confronti del cedente o del prestatore che non effettua la preventiva verifica della trasmissione telematica della dichiarazione di intento ai fini dell’emissione della fattura non imponibile (articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997).
(fonte: ecnews.it)

