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28 Novembre 2019Le fatture elettroniche relative al mese di dicembre 2019 potrebbero venire recapitate dal Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio 2020.
La data di ricezione corrisponde, infatti, con la ricevuta di consegna che si trova in allegato alla fattura nel formato XML (nei c.d. metadati). Pertanto è solo da questa data che è possibile detrarre l’Iva sulle fatture ricevute.
Ipotizziamo ora le varie casistiche nella ricezione di una fattura relativa al mese di dicembre 2019.
- fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre: rientrano nella liquidazione Iva di dicembre (o del quarto trimestre) 2019;
- fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019): saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020;
- fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019: per tali fatture è possibile detrarre l’Iva solo nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020,
- fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.
Come risulta evidente, purtroppo, la regola della detrazione nel mese precedente per le fatture ricevute entro il giorno 15 del mese successivo, NON vale per le operazioni dell’anno precedente.
Può capitare che le fatture elettroniche non vengano recapitate dal canale SdI; questo può accadere solitamente per questi motivi:
- il canale telematico (c.d. web service) non è attivo e funzionante;
- la casella Pec indicata risulta piena o non attiva;
- il cliente non ha comunicato al proprio fornitore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.
In tali casi l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le relative fatture nella sua area riservata del portale Fatture e Corrispettivi; ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle Entrate da parte del contribuente.
(fonte: ratio.it)

