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14 Gennaio 2013Rivalutazione terreni: convenienza di nuova perizia “al ribasso”
21 Gennaio 2013Ricordo che entro il 31 gennaio di ogni anno scade il termine per il versamento dell’imposta sulla pubblicità da versare ai Comuni ai sensi del D.Lgs. 507/1993.
Il presupposto dell’imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari in luoghi aperti al pubblico, nell’esercizio di un’attività economica.
Sono dunque esclusi i messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro (sentenza Cass. 301/2000).
L’imposta colpisce la pubblicità esterna, cioè ogni forma di pubblicità diversa da quella editoriale, radiofonica e televisiva.
Il soggetto passivo è colui che dispone del mezzo pubblicitario; obbligato in solido è chi vende o produce la merce o il servizio oggetto della pubblicità.
La superficie imponibile è data dalla “figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario”; l’imposta non si applica per superfici inferiori a 300 cm quadrati.
Esenzioni:
1) la più importante riguarda la c.d. insegna di esercizio installata nella sede dell’attività, anche se luminosa, di dimensione inferiore ai 5 metri quadrati; la sua caratteristica è quella di individuare il punto di accesso all’impresa;
2) le forme pubblicitarie poste all’interno dei locali, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso purché non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
3) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso, che non superino il mezzo mq; alcuni esempi: orari di apertura, scritte promozionali, saldi ecc.); qui alcuni esempi;
4) insegne e targhe la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge (es. Studi professionali).
Il pagamento, come già detto, scade il 31 gennaio di ogni anno; il Comune (o un soggetto delegato, es. AIPA) solitamente invia un avviso con il conteggio dell’imposta. Tuttavia questo non è obbligatorio: per cui chi non riceve il bollettino deve provvedere comunque al pagamento dell’imposta.
Prima di installare la pubblicità va presentata una apposita dichiarazione al Comune; così come va segnalata ogni eventuale modifica
Nel caso di installazione di una insegna su luogo pubblico, va richiesta l’autorizzazione all’Ufficio Tecnico del Comune o all’Ente proprietario della strada (Anas, Provincia); questo obbliga poi al pagamento di un’altra imposta, la TOSAP, per l’occupazione del suolo pubblico.
Anche nel caso di pubblicità temporanea vanno tenute presenti le medesime regole; varia solamente il conteggio dell’imposta.
