
Prescrizione accertamenti su Unico 2012 – redditi 2011
19 Dicembre 2016
Amministratori di condominio, nuovi adempimenti fiscali
22 Dicembre 2016Come già anticipato in un precedente articolo, la legge di Bilancio 2017 ha modificato il regime di tassazione delle imprese in contabilità semplificata; per questi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la determinazione del reddito imponibile, anche ai fini IRAP, non avverrà più secondo il principio di “competenza”, ma sarà invece applicabile obbligatoriamente il principio “di cassa”.
Una seconda novità riguarda, come già chiarito in altro articolo, l’invio telematico con cadenza trimestrale delle fatture e relative liquidazioni Iva.
Queste ulteriori finte semplificazioni in realtà comportano nuovi adempimenti.
Infatti, i clienti “semplificati” dovranno fornire allo Studio, in aggiunta ai soliti documenti contabili, le date di incasso o di pagamento di fatture o altri costi.
Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, per semplificazione, si potrà assumere la presunzione assoluta secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento (c.d. “criterio di cassa semplificato”).
Il regime di contabilità semplificata, a prescindere dall’attività svolta, si applica:
- alle imprese individuali,
- alle società di persone,
- agli enti non commerciali con attività commerciale (non prevalente):
che nell’anno precedente, relativamente a tutte le attività esercitate hanno conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti:
- 400.000 euro nel caso di attività di prestazione di servizi,
- 700.000 euro negli altri casi (attività di produzione e/o di cessione di beni).
Il regime di contabilità semplificata prevede la registrazione dei soli costi e ricavi, senza le relative contropartite patrimoniali; esonera quindi le imprese cosiddette “minori” dagli obblighi civilistici di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro inventari, ecc.), limitando le scritture contabili ai registri “fiscali” (registri IVA e registro dei beni ammortizzabili).
L’invio telematico di fatture e liquidazioni Iva con cadenza trimestrale riguarda, invece, tutti i soggetti, semplificati e ordinari. Deve essere chiarito se coinvolge anche coloro che adottano regimi forfetari (“minimi”, “forfait”, “associazioni sportive” ecc.).
Questi nuovi adempimenti comporteranno sicuramente un maggiore impegno sia per il Cliente che dovrà fornire tutta la contabilità con maggiore tempestività, sia per lo Studio chiamato a nuovi compiti e a nuove responsabilità; infatti, tutto questo comporta delle nuove sanzioni in caso di errore o tardività nella loro esecuzione.
Lo Studio presterà i nuovi servizi addebitando ai clienti il minor costo possibile; proprio per ridurre i costi si chiede la maggiore collaborazione possibile.

