
Ritenute d’acconto scomputabili per cassa
2 Dicembre 2016
Nuovi adempimenti contabili e fiscali dal 2017
22 Dicembre 2016In generale e salvo i casi particolari di seguito esaminati, l’Agenzia delle Entrate deve notificare l’avviso di accertamento e il contestuale provvedimento di irrogazione delle relative sanzioni, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi (se risulta presentata, altrimenti il termine è prorogato di un anno)
Entro il 31 dicembre 2016 dunque devono essere notificate la cartelle di pagamento relative ai periodi d’imposta 2012 (UNICO 2013), per ciò che concerne le attività di liquidazione automatica, oppure 2011 (UNICO 2012), per le attività di controllo formale.
I termini decadenziali per la cartella di pagamento sono indicati dall’art. 25 del DPR 602/73 e coincidono con il 31 dicembre:
- del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;
- del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
- del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73.
Si segnala un interessante orientamento giurisprudenziale sul termine in caso di detrazioni d’imposta ripartite su più anni (si pensi a quelle su spese per ristrutturazione edilizia o di risparmio nergetico): è stato ritenuto che occorre sottoporre a controllo formale l’anno in cui la spesa è stata sostenuta, e non i successivi periodi d’imposta in cui essa è stata ripartita, pena un surrettizio ampliamento dei termini decadenziali (C.T. Prov. Reggio Emilia 6 febbraio 2013 n. 36/3/13 e C.T. Reg. Milano 16 aprile 2015 n. 2597/49/15).
(fonte: eutekne.info)
