
Novità Inps per l’utilizzo di voucher
10 Ottobre 2016
Contribuenti “forfettari” e operazioni con l’estero
17 Ottobre 2016L’articoIo 17-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 8 aprile 2016, n. 49, ha modificato il comma 2 deII’art. 120 TUB – Testo Unico Bancario introducendo importanti novità in materia di calcolo degli interessi sia attivi che passivi nell’attività bancaria, compreso il cosiddetto “anatocismo” (produzione di interessi su interessi).
Successivamente, il 3 agosto ultimo scorso, il Ministro deII’Economia e delle Finanze, nella qualità di Presidente del CICR – Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, ha emanato il “Decreto Ministeriale numero 343 – Delibera CICR” recante le prescritte correlate disposizioni di attuazione, i cui contenuti salienti possono cosi sintetizzarsi:
- gli interessi creditori e debitori devono essere conteggiati con la stessa periodicità, che non può essere inferiore a quella annuale;
- gli interessi debitori, calcolati al 31 dicembre di ogni anno, possono essere addebitati sul conto solamente a partire dal 1° marzo dell’anno successivo, data nella quale divengono esigibili;
- il Cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito in conto degli interessi debitori e può anche successivamente revocare l’autorizzazione. Una volta addebitati in conto, gli interessi si considerano capitalizzati e, dunque, produrranno a loro volta interessi;
- le disposizioni si applicano agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016. I contratti in corso a tale data devono essere adeguati mediante l’inserimento di clausole contrattuali conformi alle prescrizioni contenute nella delibera.
Le banche si stanno muovendo in modo diverso: chi richiede la firma delle nuove clausole e chi, invece – ai sensi dell’art. 118 del TUB – applica direttamente tale nuova normativa dandone semplice comunicazione di “variazione unilaterale” al cliente.
Certamente per i clienti delle banche ne traggono un certo beneficio, anche se l’addebito degli interessi passivi una sola volta all’anno può far perdere di vista l’entità degli stessi.
Si invita pertanto a prestare attenzione soprattutto ai tassi concordati con le banche in quanto i conteggi fatti a marzo dell’anno dopo non saranno più contestabili.

