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Auto uso promiscuo ai dipendenti
23 Dicembre 2014L’Agenzia delle Entrate, tramite un comunicato stampa, informa di aver messo a disposizione i software per l’invio on line delle dichiarazioni e per la verifica web delle lettere di intento.
Ricordo che l’invio telematico, dal 1° gennaio 2015, deve essere fatto dai soggetti che intendono effettuare gli acquisti in esenzione (clienti), anziché i loro fornitori.
I fornitori, a loro volta, devono verificare direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate l’avvenuto adempimento da parte dei loro clienti.
Riassumo dunque la nuova procedura che sostituisce quella attualmente in vigore.
- Il soggetto che ha i requisiti per effettuare gli acquisti in sospensione Iva (c.d. “esportatore abituale“) invia telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei fornitori dai quali intende acquistare senza imposta.
- Lo stesso soggetto invia copia della ricevuta telematica al suo fornitore.
- Il fornitore è tenuto a verificare via web la presentazione telematica della comunicazione ricevuta, prima dell’emissione della fattura senza applicazione del tributo, nella quale andrà inserito il richiamo al numero di protocollo che le parti hanno attribuito alla lettera di intento. La verifica può essere fatta direttamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (servizi on line, senza registrazione):

- Il fornitore è tenuto a riepilogare, successivamente, nella dichiarazione annuale Iva, i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute.
Ricordo, infine, che con il decreto semplificazioni sono state modificate anche le sanzioni delle dichiarazioni di intento, contenute nell’art. 7, comma 4-bis del D.Lgs. n. 471/1997, per effetto del quale “il cedente o prestatore che effettua cessioni di beni o prestazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate” è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta.

