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23 Dicembre 2014Il prossimo 31 dicembre l’Amministrazione Finanziaria scade il termine di decadenza dell’azione di accertamento ai fini delle
imposte dirette e dell’IVA in relazione al periodo d’imposta 2009, salvo l’operatività del raddoppio
dei termini nel caso di violazioni comportanti l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale.
Ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, gli avvisi di accertamento e le rettifiche devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione oppure, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione, del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
I riferimenti normativi per i due comparti d’imposta sono i seguenti:
- Ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 (IMPOSTE DIRETTE), gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
- del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
- del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione.
- Ai sensi dell’articolo 57 del D.P.R. N. 633 DEL 1972 (IVA), invece, gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
- del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
- del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di omessa presentazione.
Dunque, l’Amministrazione Finanziaria, dopo la fine di di fine anno quest’anno, non potrà più agire per il recupero delle imposte né con riferimento al periodo 2009 né con riferimento a quello 2008 (per il caso di omessa presentazione della dichiarazione).
|
Anno d’imposta |
Presentazione dichiarazione | Decadenza dell’Ufficio |
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2009 |
2010 |
31.12.2014 |
|
Anno d’imposta |
Omessa dichiarazione |
Decadenza dell’Ufficio |
| 2008 | 2009 |
31.12.2014 |
Attenzione al raddoppio dei termini.
In caso di violazioni che comportano un obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, i termini ordinari per l’accertamento raddoppiano relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione.
Ne deriva che l’Ufficio è ammesso a notificare l’accertamento entro il 31 dicembre:
- dell’8° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- del 10° anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, nel caso di dichiarazione omessa o nulla.
(Fonte: Fiscal Focus)

