Acconto IVA al 27 dicembre
12 Dicembre 2012Modifiche al normativa sul Condominio negli edifici
19 Dicembre 2012Il contribuente può usufruire delle agevolazioni fiscali sulla “prima casa”, se nell’atto di acquisto dichiara che l’immobile è ubicato nel comune in cui lavora.
In caso di omessa indicazione, l’atto di rettifica vale solo se registrato prima della notifica dell’avviso di liquidazione (Cassazione, ordinanza 21730/2012).
L’oggetto della controversia attiene i benefici fiscali previsti per l’acquisto della “prima casa” ai fini della determinazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
L’agevolazione, che prevede l’abbattimento dell’imposta di registro (dal 7% al 3% del valore catastale dell’immobile) e delle imposte ipotecaria e catastale (in misura fissa anziché, rispettivamente, del 2% e dell’1%), è soggetta al rispetto delle condizioni previste dall‘articolo 1 della parte I della Tariffa allegata al Dpr 131/1986.
I requisiti, elencati alla nota II-bis dell’articolo 1, sono:
- che l’immobile sia a uso abitativo e che sia una abitazione non avente le caratteristiche di lusso, secondo quanto previsto dal Dm del 2 agosto 1969;
- che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività;
- che l’acquirente non sia titolare di un’altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, nemmeno in comproprietà;
- che l’acquirente non sia titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, di un’altra casa nello stesso comune.
Tenuti fermi gli altri requisiti, i benefici “prima casa” spettano nel caso in cui il contribuente, al momento della stipula dell’atto di acquisto, alternativamente, abbia già la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile o dichiari di trasferirla entro diciotto mesi da tale data, ovvero lì svolga la propria attività lavorativa.
(Fonte: Fisco Oggi)
