Per effetto di un emendamento al D.L. n. 50/2017 – approvato nei giorni scorsi alla Camera – l’obbligo di apposizione del visto di conformità è stato esteso anche alle istanze infrannuali Iva in caso di utilizzo in compensazione di importi superiori ai 5mila euro.
Considerato peraltro che il testo originario della “manovrina” non prevedeva l’estensione delle nuove regole al modello Iva TR, si rende applicabile quanto affermato dalle Entrate con la Risoluzione n. 57/2017.
Pertanto si ritengono valide tutte le compensazioni del credito Iva infrannuale del primo trimestre 2017, anche se superiori alla soglia di 5mila euro e se presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.
Il visto andrà dunque applicato a decorrere dal secondo trimestre 2017, per crediti Iva superiori a 5mila euro.