I controlli del Fisco, negli ultimi tempi, sono all’ordine del giorno, perché la lotta all’evasione rappresenta uno degli obiettivi principali dell’azione di governo.
Appare pertanto opportuno fornire un breve decalogo dei diritti e delle tutele del soggetto verificato. Il tutto, facendo riferimento alle norme tributarie che regolano la materia e alle pronunce della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che hanno sancito taluni principi di diritto a garanzia del contribuente.
Autorizzazione e motivazione
Iniziamo col dire che ogni accesso degli ispettori fiscali deve essere autorizzato e adeguatamente motivato.
Per legge, infatti, gli organi verificatori:
Di conseguenza, in caso di verifica, è buona norma che il contribuente:
In assenza di autorizzazione, il contribuente potrà chiedere:
Accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali |
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Potere di impedire accesso |
Eccezione alla regola: ipotesi di ispezioni e verifiche presso locali dove il contribuente esercita attività artistica o professionale, se non è fisicamente presente il titolare o un suo delegato |
Assenza o carenza di autorizzazione |
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Durata della verifica |
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Abitazione del contribuente
Come detto, ogni verifica deve essere accompagnata da un’apposita autorizzazione. Tuttavia, occorre precisare che la carenza o l’assenza di autorizzazione e/o di motivazione della verifica hanno effetti diversi sul procedimento amministrativo, a seconda del tipo di accesso e dei luoghi nel quale lo stesso deve essere compiuto.
La tutela, per esempio, è massima nel caso in cui gli ispettori debbano accedere nel luogo in cui il contribuente e i suoi familiari, dimorino. Ciò anche quando il luogo sia attiguo o connesso con i locali nei quali viene svolta l’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Per un accesso di questo tipo, infatti, gli organi verificatori dovranno disporre anche:
Studi professionali
In caso di accesso presso uno studio professionale o dove il contribuente eserciti un’arte, oltre alle autorizzazioni e all’obbligo di motivazione, è necessario che al momento dell’accesso vi sia la presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
Tale presenza rappresenta requisito di legittimità dell’attività stessa di verifica, tanto che se al momento dell’accesso il titolare dello studio è assente e non vi sia la possibilità di delegare un terzo, i verificatori dovranno astenersi da qualsiasi attività.
Se poi lo studio è condiviso con altri soggetti, la verifica non potrà estendersi anche a quest’ultimi, interessando gli spazi adibiti alla loro attività.
Assistenza di un professionista
Il contribuente, dopo aver preso visione e aver avuto le necessarie informazioni circa l’autorizzazione, gli scopi e le finalità dell’accesso, dovrà valutare la possibilità di azionare altre due facoltà:
Infatti, quando viene iniziata la verifica, gli ispettori devono informare il contribuente:
Inoltre, su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
Evidentemente, le nomina di un professionista di fiducia sarà quanto mai opportuna, laddove dalla lettura dell’autorizzazione e dello scopo della verifica il contribuente si renderà conto che i rischi e gli interessi in gioco possono essere elevati.
Il trasferimento delle operazioni di verifica presso gli stessi verificatori o altra sede (per esempio, lo studio del difensore di fiducia), può essere invece utile quando non si voglia recare turbamento alle ordinarie attività di lavoro.
In ogni caso, delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori (art. 12, comma 7 L. 212/2000 – c.d. Statuto del contribuente). L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. |
Il Garante del contribuente
L’articolo 12, comma 6, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) prevede che il contribuente possa rivolgersi al Garante del contribuente per richiedere la tutela dei propri interessi, ove ritenga che i soggetti verificatori stiano procedendo nelle operazioni di accesso e verifica con modalità non conformi alle vigenti disposizioni di legge.
La giurisprudenza
Cassazione, SS.UU. n. 16464 del 17.10.2002 | Principio di generale inutilizzabilità delle prove acquisite a seguito di accessi non autorizzati e non debitamente autorizzati |
Cassazione, sent. n. 14023 del 15.7.2007 | Legittima la verifica e le prove raccolte se l’autorizzazione esiste, ma i funzionari si rifiutano di esibirla al contribuente |
C.T.P. Milano, sent. n. 126 del 10.5.2010 | La mancata informazione al contribuente circa le ragioni della verifica e la possibilità di farsi assistere da un professionista rende illegittimo l’accertamento |
Cassazione, sent. n. 16570 del 28.07.2011 | Per l’accesso in locali a “uso promiscuo” è sempre necessaria l’autorizzazione del procuratore della repubblica anche se gli stessi sono comunicati (abitazione/studio) |
Cassazione, sent. n. 631 del 18.01.2012 | Illegittimo l’accesso e l’ispezione presso l’abitazione dell’amministrazione di una società senza “gravi indizi di evasione” |