I militari e gli impiegati civili dell’Amministrazione finanziaria possono accedere, previa semplice autorizzazione del comandante o del capo ufficio, presso i locali utilizzati dagli enti non commerciali (ENC) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). A prevederlo è il Decreto “semplificazioni fiscali” (DL 16/2012), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo scorso.
Come noto, la disciplina del potere di accesso presso i locali dei contribuenti è recata, ai finiIVA, dall’articolo 52 del DPR 633/1972, a cui peraltro rimanda l’articolo 33 del DPR 600/1973, per quanto concerne le imposte dirette.
L’art. 52 citato individua sostanzialmente tre distinte categorie di locali di accesso, che risultano graduate in funzione della tutela offerta dall’ordinamento al soggetto sottoposto a controllo:
L’accesso presso i locali degli enti non commerciali e delle Onlus, prima del Decreto sulle semplificazioni fiscali, era equiparato, come precisato nella relazione illustrativa, a quello presso il domicilio privato di un contribuente e, quindi, s’inseriva nella categoria residuale sopra illustrata. Pertanto, l’accesso presso tali enti, sotto il profilo della prassi operativa, era molto difficoltoso, atteso che richiedeva a priori che l’Amministrazione finanziaria individuasse i gravi indizi di violazione delle norme tributarie per ottenere l’autorizzazione all’accesso dal PM.
Nella relazione illustrativa al DL 16/2012 è stato osservato che tale intervento si è reso necessario perché la particolare veste giuridica degli enti non commerciali e delle Onlus è stata “spesso indebitamente utilizzata” da soggetti che hanno mascherato vere e proprieattività commerciali, al fine di fruire delle agevolazioni fiscali previste dallo specifico regime di tali enti.
(Fonte: Eutekne.info)