Per commercio in sede fissa (su area e locali privati) si intende la vendita sia al dettaglio che all’ingrosso di merci, alimentari e non alimentari, effettuata in modo professionale.
Per commercio al dettaglio si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
Per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.
Vendita promozionale
Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali dei prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento, non possono essere effettuate nei periodi dei saldi, e nei trenta giorni antecedenti, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.
Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette alle suddette limitazioni.
Vendita straordinaria
Le imprese commerciali che sono in attività possono effettuare i seguenti tipi di vendita straordinaria:
Vendita di fine stagione (saldi)
Possono essere posti in saldo tutti i prodotti di carattere stagionale o articoli di moda e in genere prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento. Questo tipo di vendita può essere effettuato soltanto in due periodi dell’anno e per una durata massima di 60 giorni.
La Regione Lombardia ha determinato le date di decorrenza delle vendite di fine stagione (saldi) nel modo seguente:
Vendita di liquidazione
È effettuata al fine di esaurire tutta la merce a seguito di:
La vendita è sempre liberamente praticabile nei mesi di febbraio ed agosto; non può essere effettuata nel periodo dal 25 novembre al 31 dicembre e nei 30 giorni antecedenti la vendita di fine stagione.
Presentazione della domanda
Per effettuare una vendita promozionale o una vendita di fine stagione non occorre inviare alcuna comunicazione.
Per effettuare una vendita di liquidazione occorre inviare una comunicazione, esclusivamente tramite lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data di inizio:
Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali devono, in ogni caso, indicare esattamente il periodo di chiusura di cui all’art. 114, comma 5, della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6.
È vietata l’effettuazione di vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto (aste).
Dall’inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell’esercizio di vendita merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito.
Per gli aspetti inerenti la pubblicità è necessario rivolgersi al Settore Pubblicità del Comune.
(fonte: http://fareimpresa.comune.milano.it)