Il Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm che concede la proroga di Unico 2014.
Ne dà notizia il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Comunicato Stampa N° 144 del 14 giugno 2014.
Una proroga, certo, che ha il sapore della beffa (effettivamente, un rinvio concesso quando ormai tutto dovrebbe già essere pronto è privo di senso), ma che, nell’ormai consueta corsa affannosa all’ultimo giorno, sicuramente ci fa tirare un sospiro di sollievo.
D’altronde, le proroghe a ridosso della scadenza sono diventate la regola, e orientano ormai da tempo l’organizzazione dei nostri studi.
I soggetti interessati – Una platea sicuramente ampia di soggetti potrà beneficiare della proroga dei versamenti: non solo i contribuenti soggetti agli studi di settore ma anche le persone fisiche che applicano il regime dei “minimi” con imposta sostitutiva del 5 per cento dovendo anch’essi compilare il prospetto degli studi di settore.
Anche l’eventuale presenza di cause di esclusione consente il ricorso ai più ampi termini di versamento.
Con la circolare n. 41/2007 l’Agenzia aveva, infatti, precisato che lo slittamento opera anche rispetto ai soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità relativamente agli studi di settore (ferma restando l’esclusione dalla proroga per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori a € 5.164.569, compresi chi ha ricavi tra € 5.164.569 e 7 milioni).
Allo stesso modo, della proroga beneficiano anche i contribuenti che partecipano a società che applicano gli studi di settore oppure ad associazioni e imprese soggette a studi di settore.
Non solo, quindi, i soci di società di persone, ma anche gli associati di associazioni tra artisti o professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali, ad anche i soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.
Al contrario, è bene ricordare che, per le società di capitali, il termine di versamento del saldo IRES e IRAP è connesso alla data di approvazione del bilancio.
Pertanto, la proroga dei versamenti in questione vale solo per le società la cui scadenza del versamento delle imposte coincide con il termine del 16.6.2014.
Non usufruiscono, invece, della proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno, in quanto, in questo caso, la scadenza del pagamento delle imposte coincide con 16 luglio 2014 (o 20 agosto 2014 con maggiorazione del 0,40%).
Gli effetti della proroga – Con la firma del Presidente del Consiglio e la definitiva proroga avremo venti giorni in più per il calcolo ed il pagamento delle imposte: i contribuenti soggetti agli studi di settore e i superminimi dovranno provvedere al versamento Irpef, Ires, Irap e Iva entro il 7 luglio 2014 (in luogo dell’originario 16 giugno).
Il differimento si estenderà anche agli altri versamenti da effettuare entro il termine previsto per l’Irpef: posticipato al 7 luglio, quindi, anche il versamento della cedolare secca, dell’Ivie, dell’Ivafe
Allo stesso modo, la proroga interessa i pagamenti dei contributi previdenziali eccedenti il “minimale”, nonché il diritto annuale alla camera di commercio.
Dall’8 luglio prossimo e fino al 20 agosto, invece, sarà possibile versare gli importi dovuti con la maggiorazione dello 0,40%.
(Fonte: Fiscal Focus)