L’Agenzia delle entrate con la Risoluzione RM 13/E del 20 gennaio 2009 chiarisce che il conferimento di energia prodotta con impianti fotovoltaici da parte di imprenditori o soggetti IRES a favore del Gestore dei Servizi Elettrici costituisce esercizio di attività commerciale. Quindi, il contributo in conto scambio (“servizio di scambio sul posto’’ – SSP) erogato dal gestore deve essere assoggettato ad IVA e ad imposte dirette.
A partire dal 1° gennaio 2009, a seguito delle modifiche apportate dalla Deliberazione 74/2008, vengono introdotte delle novità per l’espletamento della procedura relativa all’SSP:
– l’energia prodotta dal titolare dell’impianto fotovoltaico viene conferita interamente nel sistema del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE);
– il GSE vende l’energia direttamente sul mercato;
– l’utente acquista, presso il fornitore territorialmente competente, l’energia necessaria a coprire i propri fabbisogni;
– il GSE provvederà a rimborsare il produttore per l’acquisto dell’energia, corrispondendo a questo un contributo in conto scambio, che sarà quantificato in misura pari al minore tra il controvalore dell’energia a suo tempo conferita e il valore dell’energia prelevata presso il fornitore territorialmente competente, al netto dell’IVA pagata.
L’operazione di “scambio sul posto” – così come costruita dalla menzionata delibera n.74/2008 – viene a configurare, a ben vedere, un contratto di vendita di energia in base al quale l’utente s’impegna a conferire l’energia autoprodotta al GSE e quest’ultimo, al contempo, si obbliga a corrispondere all’utente stesso un importo – il contributo in conto scambio.
Gli utenti percettori del contributo in conto scambio si configureranno quindi come percettori e venditori di energia e dovranno rispettare gli obblighi fiscali.
Riguardo a tale contributo erogato dal GSE, con la pronuncia in esame l’Amministrazione Finanziaria si è pronunciata in riferimento ai diversi trattamenti fiscali, a seconda delle varie categorie di contribuenti:
1- Persona fisica o ente non commerciale:
a) impianti fino a 20 kW di potenza: qualora l’impianto, per la sua collocazione, risulti installato essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici del titolare dello stesso (ad esempio al servizio dell’abitazione), l’Amministrazione Finanziaria ha confermato che 1’immissione di energia in rete per effetto del servizio di scambio sul posto non concretizza lo svolgimento di una attività commerciale abituale e che il relativo contributo in conto scambio erogato dal GSE non assume quindi rilevanza fiscale, ne’ ai fini IVA, ne’ ai fini delle imposte dirette.
b) impianti di potenza superiore a 20 Kw: nella considerazione che impianti di dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbano soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche, l’energia prodotta e immessa in rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete medesima nell’ambito di un’attività commerciale e il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette. In tal caso gli utenti,come esercenti di attività commerciale, sono sottoposti all’emissione della fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;
c) impianti diversi: anche in questo caso, l’energia immessa in rete, per effetto del servizio di scambio sul posto, dovrà essere considerata ceduta alla rete medesima nell’ambito di un’attività commerciale, perciò rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette. Gli utenti, quindi, dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;
2- Imprenditore esercente attività commerciale o soggetto passivo IRES: per tale tipologia di contributo, l’Amministrazione ritiene che il contributo in conto scambio costituisce in ogni caso un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette. L’utente dovrà emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione, a prescindere dalla tipologia d’impianto;
3- Lavoratore autonomo: anche in questo caso, il contributo in conto scambio costituisce sempre un corrispettivo rilevante ai fini dell’IVA e delle Imposte Dirette.
Tuttavia, poiché tale corrispettivo e’ relativo allo svolgimento di un’attività diversa da quella professionale esercitata, il contribuente dovrà tenere per la produzione e cessione di energia una contabilità separata e fatturare al GSE l’importo percepito.