Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2011, le tabelle nazionali relative al periodo d’imposta 2012 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie ai fini della determinazione del compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Il comma 4 dell’art. 51 del TUIR statuisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, costituisce fringe benefit (= compenso in natura) il 30% dell’importocorrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.
In relazione alla citata norma, si ricorda che l’uso promiscuo consiste nella possibilità di utilizzare il veicolo sia a fini aziendali che personali. In particolare, il fatto di consentire l’uso promiscuo, da intendere nell’accezione predetta, dà modo al dipendente di farne l’impiego che crede; in buona sostanza, il veicolo può essere utilizzato, oltre che per esigenze lavorative, anche per percorsi casa-lavoro e viceversa, per percorrenze nelle ore serali, per viaggi nei fine settimana o nelle vacanze.
Analizzando le tabelle ACI, si osserva un incremento dei costi chilometrici per il 2012.
A mero titolo esemplificativo, nel caso di una FIAT 500 1.4/16 V (100 cv mod. 2007), secondo le tariffe ACI valide per il 2011:
– il costo chilometrico ACI era pari a 0,4430;
– il costo per percorso convenzionale (pari a 15.000 km) era di 6.645;
– il fringe benefit annuale per il 2011 era quindi pari a 1.993,54 (30% di 6.645).
Per lo stesso tipo di veicolo, secondo le tariffe ACI valide per il 2012:
– il costo chilometrico ACI è pari a 0,4654;
– il fringe benefit annuale per il 2012 sarà pari a 2.094,09.
La CM 23 dicembre 1997 n. 326/E (§ 2.3.2.1) ha peraltro chiarito che, se il modello del veicolo non è considerato nelle tabelle ACI, occorre fare riferimento a quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile.
Si osserva altresì che l’importo forfetario prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla reale percorrenza; è quindi irrilevante il fatto che il dipendente sostenga, a proprio carico, tutti o taluni degli elementi che sono considerati nel costo di percorrenza fissato dall’ACI.
Secondo quanto affermato dalla CM 10 febbraio 98 n. 48 (§ 2.1.2.1), “si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro”. Inoltre, sempre secondo la citata circolare, non è necessario che l’uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo o che il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente.
Si osserva, infine, che nel caso di specie non si applicano i limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere. Di conseguenza, nel caso di autovettura avente un costo pari a 50.000 euro, data in uso promiscuo al dipendente, la stessa è deducibile anche per il costo che eccede i 18.075,99 euro.
E’ disponibile un approfondimento.
(Fonte: Eutekne.info)